La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha annunciato che il 25 ottobre l’aula della Camera esaminerà la nuova proposta di legge sull’eutanasia. Il testo della proposta, adottato come testo base dalle commissioni, intitolato “Rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia” è a dir poco agghiacciante.
Cercheremo di fare un’analisi articolo per articolo e di fare delle osservazioni per ognuno di essi.
- L’articolo 1 definisce la finalità della legge, ovvero quella di disciplinare la facoltà di una persona «affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita». Ecco la prima contraddizione logica: si afferma che una persona in quelle condizioni possa porre “autonomamente” fine alla propria vita … richiedendo però “assistenza medica” a tal fine. Il medico, dunque, è costretto ad uccidere il paziente (l’obiezione di coscienza non è mai minimamente citata), però l’atto del paziente rimane “autonomo”.