11 Febbraio 2017
ANALISI E COMMENTO AL TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO DEI PROGETTI IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE NEI TRATTAMENTI SANITARI
1. La vicenda parlamentare.
Il Comitato ristretto della XII Commissione della Camera dei Deputati ha elaborato un testo unificato delle diverse proposte in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. E' stato assegnato un termine brevissimo per la presentazione degli emendamenti al testo in vista del passaggio all'Aula della Camera, già stabilito per il 30 gennaio.
Si intravedono le medesime disinvolte modalità di gestione degli istituti parlamentari che hanno permesso l'approvazione della legge sulle unioni civili: è evidente che il termine ristretto per la presentazione degli emendamenti e per la loro discussione dimostra la volontà della maggioranza di giungere in ogni caso al 30 gennaio con un testo assai vicino – se non identico – a quello del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.
Vale la pena, quindi, analizzarlo a fondo.
2. Il contenuto essenziale del progetto: la liberalizzazione dell'eutanasia, consensuale e non consensuale.
Anche il testo della proposta unificata dimostra la chiara volontà di questa maggioranza trasversale. In effetti l'elaborato ha un pregio: spazza via ogni equilibrismo, ogni proposta di compromesso, ogni ipocrisia.
La proposta va dritta al punto: come e quando uccidere le persone, possibilmente molte persone. Rispetto al testo che la Camera dei Deputati approvò il 12 luglio 2011 (e che fu ad un passo dall'approvazione definitiva da parte del Senato) scompaiono, quindi, i proclami sul riconoscimento del diritto inviolabile ed indisponibile della vita umana, sul divieto di qualunque forma di eutanasia nonché dell'omicidio del consenziente e sull'aiuto al suicidio; scompare il concetto di "fine vita" e la regola sull'astensione dai trattamenti straordinari; la natura delle dichiarazioni anticipate di trattamento viene chiarita già nel nome, diventando esse "disposizioni", quindi vincolanti; si indica chiaramente uno degli obiettivi taciuti, l'esenzione da ogni responsabilità civile e penale del medico che uccide il paziente, e così via, come vedremo.
Queste ipocrisie permanevano tutte nelle proposte di legge cosiddette "cattoliche", piene di affermazioni di principio destinate a trasformarsi, nelle intenzioni dei proponenti, in "paletti" della legge, il cui destino sarebbe segnato: cadere uno ad uno.
In questo caso, i paletti sono caduti prima, a dimostrazione della debolezza politica (se non dell'irrilevanza) della posizione di coloro che propongono le "DAT cattoliche", palesemente isolati: si pensi che il testo unificato è stato approvato anche dal Presidente della Commissione, on. Marazziti, nonostante egli fosse il primo firmatario della proposta sottoscritta anche dall'on. Gigli, Presidente del Movimento per la Vita.
Del resto, la "strategia" dei deputati cosiddetti "cattolici" è confusa e limitata a "prendere tempo" (l'on. Roccella sostiene che "ad oggi non c'è nessuna urgenza di chiudere la discussione in tema di biotestamento") o a sottolineare alcune "criticità" del provvedimento: la mancata previsione dell'obiezione di coscienza oppure la sospendibilità della nutrizione assistita.
Occorre, invece, affermare con chiarezza che la proposta è totalmente inaccettabile e in nessun modo emendabile: cosicché la presentazione di migliaia di emendamenti si giustifica soltanto nell'ottica di un doveroso ed apprezzabile ostruzionismo contro un testo ingiusto ed incostituzionale.
Qualche deputato ha fatto riferimento ad un possibile ostruzionismo: si deve esprimere apprezzamento e sostegno a questa intenzione, sperando che si tradurrà in pratica.
Al contrario, la ricerca di un "compromesso" è utile soltanto ad attribuire visibilità ad alcuni parlamentari che, in cambio, sono pronti a sottolineare che la legge, opportunamente ritoccata, sarebbe "un argine a possibili futuri provvedimenti assai peggiori": è la logica del "minor male" e del "primo passo nella giusta direzione", già utilizzata in occasione dell'approvazione delle leggi sulla fecondazione artificiale e sulle unioni civili, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Le leggi ingiuste non permettono compromessi o cedimenti: non si può legalizzare l'uccisione di un innocente solo per determinate ipotesi fingendo che la pratica omicida non sarà estesa ad altri casi, così come non è possibile ammettere solo entro certi limiti il ricorso alla fecondazione extracorporea fingendo che la pratica diventerà – in fatto e in diritto – totalmente libera.
Si tratta di conseguenze che non più soltanto la logica, ma anche l'esperienza delle leggi sull'aborto e sulla fecondazione artificiale rendono evidenti.
3. La legalizzazione dell'eutanasia di minori e incapaci.
Il fulcro principale della proposta di legge – ovviamente nascosto alla generalità dei cittadini, come avviene per tutte le leggi ingiuste che, come tali, sono necessariamente menzognere – è costituito dall'art. 2, intitolato: Minori e incapaci.
La norma è composta di due commi. Il primo serve solo a fare ombra al secondo: proclamando il diritto dei minori o incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno "alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione" nonché a ricevere "informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità" e di "esprimere la propria volontà", enuncia principi privi di qualsiasi effetto giuridico.
L'effettivo contenuto della norma è nel secondo comma: "Il consenso informato di cui all'art. 1 è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno".
Queste poche parole legalizzano l'eutanasia non consensuale.
Ricordiamoci che l'eutanasia è l'uccisione "pietosa" di una persona decisa da un'altra persona e che, ad essere colpiti da questo odio profondo verso la vita umana che pervade la società, sono innanzitutto e primariamente i soggetti "deboli" ed "imperfetti" che – nella maggior parte dei casi – sono minori di età oppure possono essere interdetti o sottoposti ad amministrazione di sostegno: quindi neonati o bambini in tenera (o meno tenera) età, persone prive di capacità di comprensione od incapaci di manifestare la propria volontà, come i soggetti che si trovano in stato vegetativo persistente, od affette da deficit intellettivo, anziani in stato di demenza progressiva, malati cronici giunti ad uno stadio avanzato della malattia.
Queste persone sono considerate inutili per la società perché non producono ricchezza economica e non lo faranno mai; quindi sono viste come un costo che pesa sui conti pubblici e sui patrimoni familiari; la loro assistenza è gravosa, sia dal punto di vista economico che psicologico; esse danno scandalo, perché dimostrano che la vita esiste e ha un valore anche quando conosce l'handicap, la malattia anche grave, la demenza e che addirittura può essere felice pur in queste condizioni. Nell'ideologia che propugna l'eutanasia queste persone "devono" morire, hanno il "dovere di morire" (teorizzato anche su base filosofica). Di conseguenza se non scelgono di farsi uccidere – perché non sono in grado di esprimersi o di manifestare una volontà valida – devono essere eliminate ugualmente sulla base della decisione di altre persone e quindi senza il loro consenso o addirittura contro il loro consenso, esplicito o implicito.
Nel mondo la stragrande maggioranza delle uccisioni di tali soggetti vengono decise e sono state decise così: come l'aborto è l'uccisione di un uomo che disperatamente vuole continuare a crescere e la fecondazione extracorporea produce la morte di migliaia di concepiti, così – in Italia e nel resto del mondo – i casi come quello di Eluana Englaro si moltiplicano, dimostrando che si vuole uccidere persone che non hanno mai chiesto di morire, attribuendo ad altri – per esempio ad un tutore – il potere di ordinare la morte sulla base dei criteri di "qualità della vita" propri di chi decide.
Ecco perché il vero contenuto della legge sono le poche parole dell'articolo 2: mentre viene continuamente riproposta la figura "eroica" di Piergiorgio Welby e gli avvoltoi ben conosciuti hanno ripreso a volteggiare su un'altra persona, pronti ad assistere alla sua uccisione e a proclamare il suo diritto a decidere di morire, molto più concretamente il legislatore sta operando per permettere l'uccisione di tante persone inconsapevoli e incolpevoli, vittime della "cultura dello scarto" che ben conosciamo.
Non è certamente un caso che tutte le proposte di legge in materia di DAT e consenso informato contengano norme sui minori e incapaci; non certo per un'esigenza di completezza legislativa, ma perché essi sono i veri obiettivi della proposta.
4. L'articolo 2 della legge: come funziona?
Vediamo come concretamente opera l'articolo 2 e cosa permetterà quando sarà approvato.
Chi decide dei trattamenti sanitari su minori e incapaci?
La risposta è evidente: i genitori del minore, il tutore o l'amministratore di sostegno. Infatti, il minore o l'assistito (quando possono) esprimono la volontà rispetto alle scelte terapeutiche, ma sono genitori, tutori ed amministratori di sostegno ad esprimere il consenso informato di cui all'art. 1.
Dal punto di vista giuridico, la volontà espressa dal minore o dall'assistito è inefficace; il consenso informato, invece, è l'unico ad essere efficace. Cosa possono decidere genitori, tutori o amministratori di sostegno?
Viene fatto un richiamo integrale all'art. 1. Il primo comma dell'art. 1 della proposta di legge stabilisce che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato".
Il quinto comma dell'articolo 1 specifica che il consenso comporta: a) la possibilità di rifiutare o accettare qualsiasi accertamento diagnostico; b) la possibilità di rifiutare o accettare qualsiasi trattamento sanitario o anche singoli atti del trattamento stesso; c) la possibilità di revocare il consenso in precedenza prestato con conseguente diritto all'interruzione del trattamento.
Cosa intende il legislatore per trattamento sanitario?
Il concetto è generico e ampio, tanto che comprende espressamente la nutrizione ed idratazione artificiale: quindi i genitori, i tutori e gli amministratori di sostegno potranno impedire che, nei confronti del figlio o dell'assistito, sia iniziata la nutrizione o idratazione artificiale, o che sia proseguita e hanno il diritto a farla interrompere; analogamente potranno fare per qualsiasi terapia.
Il diritto di genitori, tutori ed amministratori di sostegno riguarda anche trattamenti salvavita?
Certamente sì, come già si comprende dal riferimento alla nutrizione ed idratazione artificiale; quindi riguarda anche farmaci salvavita e – sembra inevitabile ritenerlo – anche la respirazione artificiale e, comunque, qualsiasi pratica terapeutica che mantiene in vita il soggetto.
Il comma 6 dell'articolo 1 contiene un riferimento esplicito: "Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38". Le cure palliative sono "l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici": sono quindi, gli interventi nei confronti di che sta morendo. In definitiva, l'interruzione dei trattamenti sanitari può condurre a morte il paziente che, in tal caso, sarà assistito con le cure palliative fino alla sua morte.
I medici possono rifiutarsi di interrompere i trattamenti sanitari, anche salvavita, o possono intraprendere nuovi trattamenti sanitari contro o senza la volontà di genitori, tutori o amministratori?
Assolutamente no: il comma 7 dell'art. 1 stabilisce che "il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente" e, quindi, quanto a minori, interdetti o sottoposti ad amministrazione di sostegno, a quella espressa da genitori, tutori ed amministratori.
Non è prevista alcuna possibilità di ricorso all'Autorità Giudiziaria: i medici devono soltanto dare attuazione alle decisioni prese da quei soggetti.
5. I casi concreti di eutanasia di minori e incapaci permessi dall'art. 2 della proposta.
Scopriamo cosa permetterà la normativa.
Il primo esempio è ovviamente quello di Eluana Englaro: l'uccisione di quella giovane donna in stato di incoscienza fu decisa dal padre – tutore (era necessaria la nomina del padre a tutore perché la vittima era maggiorenne) che vide riconosciuto dai giudici il diritto a fare interrompere la nutrizione ed idratazione artificiale alla figlia interdetta, con conseguente morte per fame e per sete. La Corte d'appello di Milano, nel decreto che dette il via libera all'uccisione della Englaro, dispose che l'interruzione di nutrizione e idratazione fosse accompagnata, appunto, da cure palliative, per ridurre il disagio che la donna avrebbe provato – e che certamente provò.
Questo è il modello cui si è ispirato il legislatore, permettendo nel futuro altre analoghe uccisioni con le stesse modalità di tanti soggetti in stato di incoscienza per decisione dei loro tutori.
La norma permette l'uccisione dei neonati prematuri o disabili.
Si tratta di una "categoria" di potenziali vittime dell'eutanasia su cui l'attenzione è concentrata da molti decenni: il famigerato "Protocollo di Groningen" prevede che ogni neonato (soprattutto quelli prematuri che, in ragione del loro sviluppo non completo, possono sopravvivere, se adeguatamente curati con gli strumenti di rianimazione neonatale sempre più sviluppati, con una buona percentuale di successo, ma con la previsione di future disabilità) sia "classificato" per verificare se e quante sono le probabilità di successo della rianimazione e soprattutto se la sua condizione faccia prevedere una qualità della vita, in caso di sopravvivenza, "accettabile".
In effetti, l'eliminazione dei neonati disabili è perfettamente coerente con l'ideologia eutanasica: i nuovi soggetti vengono immediatamente eliminati se non corrispondono al "modello" utile alla società.
Dal punto di vista giuridico, la soluzione più "semplice" per ottenere il risultato perseguito è di far decidere i genitori – ovviamente influenzandoli nella loro decisione con la previsione di scarse possibilità di successo e di futuri problemi derivanti dall'avere dei figli disabili.
Ebbene: a norma dell'art. 2, i genitori potranno decidere di non far intraprendere manovre di rianimazione neonatale e di far sospendere qualsiasi trattamento intensivo (incubatrici ecc.).
Sarà possibile realizzare anche il cd. "aborto post-natale" teorizzato da Giubilini e Minerva e che ha scandalizzato molti (ma non tutti).
Si tratta pur sempre di uccisione di neonati, ma sulla base di un ragionamento più radicale: se la legge, alla luce delle condizioni di quel bambino (ad esempio: affetto da sindrome di Down) autorizzava la donna ad abortire, uccidendolo prima della nascita, dovrebbe essere permesso eliminarlo anche subito dopo la nascita, se essa crea i problemi per la sua famiglia e per la società che l'aborto poteva evitare.
E' la logica che ammanta anche la fecondazione extracorporea che, mediante la diagnosi genetica preimpianto, cerca di eliminare prima del trasferimento in utero tutti gli embrioni "imperfetti".
Giubilini e Minerva non spiegavano come i neonati dovrebbero essere uccisi entro pochi giorni dalla nascita: ma è nozione comune che tutti i neonati (e soprattutto quelli che sono affetti da malattie o disabilità), nei primi giorni di vita, necessitano di trattamenti sanitari (almeno secondo lo stato della scienza e della medicina che conosciamo nel mondo avanzato, in cui il parto avviene negli ospedali e il neonato è seguito, sottoposto ad analisi e alle terapie necessarie).
Ecco che la possibilità per i genitori di negare il consenso per qualsiasi attività diagnostica e terapeutica permetterà la morte di questi bambini.
Sarà possibile anche l'eutanasia di minori affetti da gravi patologie (ad esempio: tumori). La legge risolve il possibile contrasto tra la volontà del bambino/ragazzo e quella dei genitori: anche se il primo volesse proseguire in terapie gravi o invasive (ad esempio: un ennesimo ciclo di chemioterapia, amputazioni, operazioni chirurgiche gravi), i genitori potranno negare il loro consenso e determinarne la morte.
Analogamente genitori, tutori e amministratori potranno rifiutare le trasfusioni di sangue (la cui legittimità è attualmente invocata dai Testimoni di Geova e da altre sette o Chiese) per i figli minori, per gli interdetti o gli assistiti.
Abbiamo già parlato degli adulti in stato cd. vegetativo; più in generale sono a rischio tutti gli adulti (e soprattutto gli anziani) in stato di incoscienza o di demenza e quindi sottoposti a tutela o ad amministrazione di sostegno (che magari verrebbe richiesta proprio per questo motivo, se non vi sono interessi economici). I tutori e gli amministratori di sostegno potranno, quindi, negare il consenso a nuove terapie od interventi da eseguire quando il paziente non è più in stato di coscienza o non è in grado di manifestare la propria volontà, o revocare il consenso a terapie in corso; ma potranno anche non autorizzare interventi diagnostici per la ricerca di patologie. Pensiamo ad un anziano ricoverato in una casa di riposo o in ospedale per nuovi problemi di salute e incapace di manifestare il proprio consenso: l'ospedale non potrà né sottoporlo a diagnosi, né operare senza ottenere il consenso dei rappresentanti legali, che potranno negarlo.
Qui emerge la questione degli interventi di emergenza: l'art. 1 comma 8 della proposta di legge dispone che "Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente". Quindi, un medico che giungerà in un luogo di un incidente o di un malore con l'autoambulanza o che si troverà in condizioni simili, potrà operare per salvare la vita del soggetto a prescindere dal fatto che lo stesso sia cosciente o meno. Si noti, però, che l'intervento consentito è limitato alla "assistenza sanitaria indispensabile"; quindi, cessata la fase di emergenza (ad esempio: salvata la vita del soggetto, stabilizzato il paziente e trasportato in ospedale) la questione di quali terapie intraprendere si riproporrà e sarà risolta con il ricorso alla DAT (se è stata compilata) ovvero con la richiesta di consenso alle terapie ai rappresentanti legali che saranno all'uopo nominati e che potranno, quindi, negarlo.
Quindi – terminata la primissima fase di rianimazione – potrà essere pretesa la cessazione delle terapie che mantengono in vita il paziente in stato di coma, anche se vi sono possibilità di recupero della coscienza, per impedire che il soggetto continui a vivere seppure disabile o menomato ovvero per evitare che il coma conduca allo stato vegetativo.
6. L'illegittimità della regolamentazione.
Per concludere, è evidente che questa parte della normativa sia clamorosamente incostituzionale.
L'articolo 1 della proposta di legge richiama "il rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione".
Ebbene: non appartengono al minore e all'incapace il diritto inviolabile alla vita (garantito dall'art. 2 della Costituzione) e quello ad essere curato adeguatamente (art. 32 della Costituzione)? I minori e gli incapaci sono una categoria di soggetti inferiori, i cui diritti possono essere violati e dei quali altri adulti possono disporre a piacimento?
Certamente no: i "diritti inviolabili" spettano all'uomo in quanto tale (art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"); la salute è un "fondamentale diritto dell'individuo" (art. 32), tanto che la Repubblica "garantisce cure gratuite agli indigenti": come fa a garantire doverosamente la salute dei poveri e insieme permettere che le terapie necessarie od opportune siano negate a minorenni e ad incapaci?
7. La scomparsa dell'accanimento terapeutico e l'adozione integrale del principio del consenso informato.
Si è detto che la proposta di legge non è ipocrita e, quindi, elimina direttamente tante problematiche di cui, in passato, si è tanto discusso. Tra queste il tema dell'accanimento terapeutico nei confronti dei pazienti in stato terminale o – così i parlamentari cosiddetti cattolici volevano qualificarli – in stato di "fine vita".
La vicenda di Piergiorgio Welby aveva già dimostrato che si trattava di una cortina di fumo che nascondeva altro. Welby, infatti, lamentava che nei suoi confronti era in corso un accanimento terapeutico, ma il Consiglio Superiore di Sanità fu di parere opposto: non vi era nessun accanimento, il soggetto non era affatto in stato terminale (cioè prossimo ad una morte imminente e inevitabile) e i trattamenti non erano sproporzionati.
Eppure Welby riuscì a farsi uccidere sulla base del diverso principio del consenso informato; Mario Riccio fu infatti prosciolto dall'accusa di omicidio del consenziente perché il Giudice ritenne che il paziente aveva validamente revocato il consenso alle terapie con la conseguenza che il medico "curante" era obbligato ad interromperle, anche se ciò ne avrebbe provocato la morte. La proposta di legge adotta interamente questa visione: non vi sono più terapie ordinarie o straordinarie, proporzionate o sproporzionate, ma trattamenti sanitari vietati o permessi a seconda che il paziente – o il suo legale rappresentante – abbia espresso il consenso o l'abbia negato o revocato. Per i morenti sono disponibili, poi, le terapie palliative.
8. Le norme sul consenso informato dei soggetti maggiorenni e capaci.
Abbiamo visto che il fulcro di questa proposta di legge – che qualcuno ha l'ardire di definire "equilibrata"! – è di permettere l'uccisione di tutte le categorie di soggetti deboli che sono state individuate dai fautori dell'eutanasia, senza o contro il loro consenso. Comprendiamo quindi che le norme sul consenso informato dei soggetti maggiorenni e capaci di intendere e di volere, dal punto di vista strettamente operativo, così come quelle sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, sono chiaramente secondarie: scritte, appunto, per i casi Welby (quindi forse per uccidere quanto prima anche il povero Fabiano Antoniani) o per ingannare coloro che pensano che il testamento biologico permetterà loro di "morire con dignità", ignari delle esperienze in tutto il mondo che dimostrano che le volontà scritte in quelle disposizioni non vengono affatto rispettate e che i "do not resuscitate" sono semplicemente considerati dai medici una categoria da lasciare al loro destino.
Tuttavia, queste norme fanno comprendere che l'ideologia della disponibilità della vita umana – di cui esse sono attuazione, permettendo alle persone di disporre la propria morte in ragione delle proprie condizioni di salute o di "qualità della vita" – porta inevitabilmente con sé la pretesa di pesare il valore o la qualità della vita delle altre persone e di decidere se e come eliminarle.
Così come alla donna incinta è riconosciuto il diritto di far uccidere il figlio sulla base di valutazioni sulla qualità della propria vita, attuale o futura, allo stesso modo se la propria vita è riconosciuta come disponibile – con il conseguente diritto a farla cessare – la disponibilità si estende anche alla vita degli altri e alla loro possibile cessazione.
Ancora, lo Stato che afferma la liceità dell'uccisione di persone innocenti come i bambini concepiti, inevitabilmente giunge a stabilire che è possibile (od opportuno o addirittura necessario) che persone già nate ottengano di morire o siano uccise sulla base degli stessi criteri.
9. L'articolo 1 della legge.
In base all'art. 1, comma 1 del progetto di legge, "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata".
Ma quando il consenso è libero?
La legge non lo specifica affatto e nemmeno chiarisce se e in che modo il medico che "ha l'obbligo di rispettare la volontà del paziente" possa accertarlo. Non solo; ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, "il consenso informato è espresso in forma scritta", cosicché possiamo essere sicuri che sarà impossibile indagare della effettiva libertà della persona che ha rifiutato una terapia salvavita od un accertamento diagnostico importante: conterà il pezzo di carta con la firma dell'interessato (anzi: sarà impossibile indagare anche se il rifiuto di terapie salvavita da parte del paziente è stato consapevole, se cioè egli ha compreso il contenuto del foglio che gli veniva fatto sottoscrivere).
Sarà davvero libero nel rifiutare le terapie l'anziano lasciato solo dai suoi parenti in una casa di riposo o in ospedale o che si sente "di peso" ai familiari?
Rendiamoci conto – sarà bene: prima o poi tutti ci passeremo! – che la comparsa all'orizzonte della possibilità di rifiutare terapie salvavita o comunque importanti e magari costose mette di per sé l'anziano o il malato cronico o grave in una situazione psicologica pesante: tutte le volte che sarà chiamato a nuove scelte terapeutiche non dovrà più soltanto chiedersi – con l'aiuto del medico – se si tratta di terapie necessarie ed utili, ma dovrà risolvere il quesito se vale la pena continuare a vivere e a lottare contro la malattia o l'età avanzata, interrogandosi se gli altri (i parenti, la società) ritengono la sua permanenza in vita utile o inutilmente costosa o gravosa.
Proprio quando la scienza medica ha trovato e trova rimedi e medicine nuove che curano patologie una volta incurabili, la società (e la stessa medicina) si ferma e si chiede se ne vale la pena, gravando il paziente di questa domanda!
Non si tratta – si badi bene – di domanda che viene posta ai malati ormai inguaribili e prossimi alla morte, per i quali è legittima la domanda se – ad esempio – un ennesimo ciclo di chemioterapia che prolungherà la vita di qualche mese sia davvero opportuno; è una domanda che viene posta a tutti i pazienti anche se non terminali e che potrebbe ricevere una risposta negativa dettata da una costrizione morale.
La legge, d'altro canto, favorisce anche scelte non consapevoli: il comma 3 dell'articolo 1 permette al paziente di "rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni (sulle proprie condizioni di salute) ovvero indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di ricevere informazioni in sua vece".
Come farà il paziente che ha rifiutato di ricevere informazioni ad esprimere un rifiuto di terapie "libero e informato"?
La legge facilita le decisioni di persone non consapevoli e si disinteressa della loro libertà nell'esprimere il consenso.
10. L'operatività del principio del consenso informato.
Cosa permetterà questa regolamentazione?
Si è detto del caso Welby che – come il caso Englaro – viene autorizzato con la legge: quando il paziente chiederà l'interruzione delle terapie – quindi anche della respirazione artificiale – il macchinario dovrà essere spento o staccato e il paziente morirà.
Allo stesso modo potrà essere rifiutata o interrotta ogni terapia, anche salvavita.
La previsione che il consenso possa essere revocato (e non soltanto rifiutato prima che la terapia sia intrapresa) muta decisamente la situazione. Già oggi ognuno di noi, se è maggiorenne ed è adeguatamente informato, può rifiutare una terapia che il medico ritiene necessaria e il medico (salvo i casi di trattamenti sanitari obbligatori) non può costringermi ad assumerla e si deve astenere (si pensi, ad esempio, ad un'operazione chirurgica).
La possibilità per il paziente di revocare una terapia già in atto fa sorgere l'obbligo di interromperla e, quindi, crea – nella maggior parte delle situazioni – la nascita di un obbligo giuridico di fare (cioè di uccidere) che grava sul medico.
Per questo obbligo non è prevista alcuna obiezione di coscienza.
11. Le Disposizioni anticipate di trattamento.
L'articolo 3 regola le "Disposizioni anticipate di trattamento": il mutamento del nome (da "Dichiarazioni" a "Disposizioni") vuole indicare il loro carattere vincolante nei confronti del medico.
In effetti, dice il comma 3 dell'articolo, "il medico è tenuto al pieno rispetto delle DAT"; l'unica eccezione – ma occorre l'accordo del fiduciario o dei familiari della persona non più capace di autodeterminarsi – è costituita dal caso in cui "sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di potere altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita".
Anche per le DAT il legislatore si disinteressa del tutto della libertà effettiva di chi le effettua e, soprattutto, della sua effettiva informazione (che, per di più, è in buona parte impossibile perché si tratta di disposizioni formulate per un futuro incerto, senza che il soggetto possa davvero rendersi conto delle condizioni in cui forse si troverà); si limita a pretendere che esse siano redatte in forma scritta "davanti ad un pubblico ufficiale, ad un medico o a due testimoni" (art. 3 comma 4), senza nemmeno specificare chi debba essere il pubblico ufficiale e rendendo opzionale la presenza del medico.
Tanto è disinteressato il legislatore delle formalità e della garanzia che esse dovrebbero dare all'interessato, da stabilire, all'art. 5, che sono validi come DAT le dichiarazioni illegittimamente depositate presso i Comuni o i notai fino a questo momento.
Abbiamo già detto che le DAT, od il testamento biologico, altro non sono che un inganno nei confronti delle persone che, credendo di tutelare la propria dignità nella malattia e senza rendersi conto delle reali condizioni in cui potranno trovarsi, daranno il via libera al loro abbandono terapeutico, così rischiando di non essere curate adeguatamente quando ciò sarà invece possibile.
Questo dimostra l'esperienza del testamento biologico nel mondo, così come dimostra l'incapacità dei fiduciari di comprendere e rispettare davvero la volontà del dichiarante.
12. A cosa servono il consenso informato e le DAT?
I due istituti servono certamente a determinare la morte anticipata del paziente in conseguenza del rifiuto di terapie o di revoca del consenso, ma non servono né a garantire al paziente terapie migliori, né a vincolare il medico ad eseguire determinate terapie.
Secondo l'art. 1, comma 9 della legge "il tempo della comunicazione tra medico e paziente è da considerarsi tempo di cura"; affermazione che forse potrà sollecitare i medici a prestare maggiore attenzione ai pazienti, ma che nasconde l'ideologia del consenso informato: il paziente viene curato anche se, in conseguenza del colloquio, viene lasciato morire per la mancata erogazione di terapie salvavita.
Le terapie sono quelle indicate dal medico, ma la legge non stabilisce alcun obbligo per il medico di indicare la migliore terapia. Cosicché, a norma del comma 2, "è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico": parole assai vaghe, che in realtà comportano un obbligo per il medico di non erogare o interrompere terapie e una sua discrezionalità in caso il consenso sia prestato.
Ecco l'ulteriore illusione per i firmatari delle DAT.
Se essi sperano di obbligare i medici a mantenerli in vita, curandoli al meglio e con ogni mezzo necessario, si sbagliano: nella DAT essi esprimeranno "le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari", ma ad essere vincolanti per il medico saranno solo "il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche".
L'obbligo è solo per la morte, non per la vita!
13. Quale medico?
L'art. 1 comma 7 della legge contiene il secondo fulcro centrale del progetto, anch'esso nascosto alla generalità dei cittadini, ma ben presente ai proponenti: "Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e, in conseguenze di ciò, è esente da responsabilità civile o penale".
La norma è ribadita per le DAT: "Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1, il medico è tenuto al pieno rispetto delle DAT …".
Siamo al termine del percorso che ha avuto inizio con la contestazione della figura del "medico paternalista", che decideva delle terapie da erogare o meno senza interpellare il paziente e senza nemmeno informarlo adeguatamente.
Che davvero esistessero medici così è assai dubbio: la storia ha tramandato figure luminose di medici coraggiosi ed eroici e davvero impegnati a curare adeguatamente i propri pazienti; quello che è certo è che del medico disegnato da questo progetto di legge non possiamo che diffidare.
L'obiettivo esplicito è: nessuna responsabilità civile e penale! Per raggiungere questo risultato, la legge indica una strada ben precisa al medico: cura ed agisci solo se hai in precedenza ottenuto un consenso scritto che ti metta al riparo; altrimenti astieniti.
Quindi: fai quello che ti ordina il paziente e nient'altro.
In realtà, il "prezzo" di questa esenzione di responsabilità tanto agognata dai medici è molto più alto: egli deve essere disposto anche ad uccidere le persone. Lo sappiamo: così come, secondo alcuni, "il buon medico non obietta" e quindi è disposto ad uccidere i bambini su richiesta, più in generale i modelli di "buoni medici" sono Mario Riccio e i sanitari che hanno accuratamente annotato e seguito l'agonia di Eluana Englaro, sempre ottemperando al "consenso informato" del paziente o del tutore della incapace.
Il buon medico è quello che uccide su richiesta?
Non basta; questo medico non è libero nemmeno rispetto allo Stato e alle Direzioni dell'ospedale dove lavora: l'art. 1, comma 10 del progetto stabilisce che "ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale".
Quindi, di fronte a tutori che negheranno il consenso a terapie salvavita, saranno le Direzioni ospedaliere a mettere in riga i medici riottosi e, se necessario, a licenziarli quando tenteranno di continuare a curare il paziente.
Questo medico che esegue gli ordini non può, ovviamente, usare la propria coscienza, umana e professionale: cosicché, in questo avanzare del "totalitarismo gentile", non è certo frutto di una dimenticanza il fatto che – sebbene la natura dell'attività abortiva e dell'interruzione di terapie salvavita sia la medesima: una persona viene volontariamente e consapevolmente uccisa su richiesta di colui al quale la legge attribuisce questo potere – l'obiezione di coscienza non sia affatto contemplata (e, siamo certi, non sarà affatto tollerata).
14. Le ulteriori conseguenze della legge.
Se venisse approvata una legislazione come quella commentata, quali sarebbero le evoluzioni prevedibili?
L'esperienza di tanti paesi è eloquente.
In primo luogo potrebbe affermarsi il principio (o la prassi) secondo cui l'uccidere mediante interruzione delle terapie non sia un atto esclusivamente riservato al medico,
ben potendo eseguirlo anche un infermiere: si ricordi che gli infermieri sono stati espressamente coinvolti dal decreto della Corte d'appello di Milano nell'uccisione di Eluana Englaro e, d'altro canto, alcune attività potrebbero essere semplici.
Forte sarà, poi, la spinta verso l'uccisione diretta dei pazienti.
Diciamolo brutalmente: invece di riservarle tre giorni di agonia, non sarebbe stata una soluzione migliore per Eluana Englaro una iniezione letale?
Non c'è dubbio che, dal punto di vista normativo, sarebbe difficile giungere a questo punto: la presenza di medici e il divieto di eutanasia attiva sono funzionali alla finzione che le uccisioni che saranno compiute abbiano la natura di trattamenti sanitari; una finzione che, del resto, è adottata anche per l'aborto legale (si finge che l'intervento abortivo sia eseguito per il pericolo per la salute della donna) e per la fecondazione extracorporea (non a caso definita "medicalmente assistita" dalla legge 40 del 2004, nonostante le tecniche non curino nessuna malattia e, al contrario, determino la morte di innumerevoli embrioni).
Tuttavia la prassi potrebbe ben presto superare la realtà normativa che – secondo lo spirito odierno – dovrebbe allora adeguarsi.
Infine, è evidente che la regolamentazione svuoterà dall'interno il divieto di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio presenti nel codice penale.
Del resto, il concetto di "salute" come "completo benessere psicofisico" che ben conosciamo permette di ricomprendere nell'ambito sanitario situazioni in cui la salute non entra per nulla.
Arriveremo ad una depenalizzazione di questi reati o, quanto meno, ad una riduzione delle pene edittali?
Giacomo Rocchi
su richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Verità e Vita
Bologna, 23 gennaio 2016 – http://www.comitatoveritaevita.it/pub/editoriale_read.php?read=424