L’eutanasia si diffonde: giuristi cattolici!

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  D'Agostino choc:
Charlie doveva morire

 di Renzo Puccetti, 30-07-2017

 

 Per la gravità delle affermazioni e per la caratura del personaggio non possono passare inosservate le considerazioni del professor Francesco d’Agostino, già presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, espresse nella trasmissione Uno Mattina (Rai Uno) il 26 luglio sul caso del piccolo Charlie (clicca qui).

Dato il prestigio che avvolge la persona del presidente dei Giuristi Cattolici, tenterò di svolgere alcune considerazioni sforzandomi di rispettare l’etichetta accademica.
Richiesto dal giornalista Tiberio Timperi se per Charlie “c’è il rischio di accanimento terapeutico”, il professor D’Agostino ha risposto che tale rischio è per lui “plateale”, aggiungendo poi che “sicuramente Charlie da molti mesi è sottoposto ad accanimento terapeutico”.

Passi per me, che sono un semplice medico di campagna che si diletta di bioetica, passi per alcuni miei amici che mi precedono nell’insegnamento della bioetica nelle stesse prestigiose istituzioni universitarie a cui afferisce il professor d’Agostino, voglio giungere a dire passi per il neurochirurgo e psichiatra Massimo Gandolfini, direttore di dipartimento all’Ospedale Poliambulanza di Brescia che sulla Verità di ieri ha parlato di “eutanasia di Stato”, passi per Assuntina Morresi, collega di D’Agostino al Comitato Nazionale di Bioetica, per l’avvocato Simone Pillon, membro dei giuristi cattolici di Perugia, tutte persone che nel caso di Charlie di accanimento terapeutico non hanno visto neanche l’ombra; ma possibile che persino quel monumento vivente della bioetica in Italia e nel mondo, autore del manuale di riferimento per generazioni di bioeticisti, il professore e cardinale Elio Sgreccia non si sia accorto che Charlie era oggetto di una vera e propria tortura, anzi lo abbia escluso decisamente?

Ma non intendo invocare il solo argomento ex auctoritate per rigettare la tesi di D’Agostino.  Egli infatti formula la propria convinzione su una definizione di accanimento terapeutico che contempla “interventi medici futili, inutili, privi di prospettive, altamente tecnologici, altamente invasivi, e in molti casi tali da dare forti sofferenze al malato”.

Esaminiamoli singolarmente in modo sintetico. La ventilazione per Charlie era tutt’altro che futile, essa gli assicurava la vita, tant’è che per porvi termine si è utilizzato la sua interruzione. La ventilazione era priva di prospettive soltanto se per prospettiva si assume il miglioramento delle condizioni cliniche e non la sopravvivenza.
Tuttavia sono innumerevoli gli interventi medici che assicurano non altra prospettiva che la sopravvivenza, a partire da quella nutrizione e idratazione che è artificiale tanto quanto lo è la ventilazione.
Per coerenza allora il professor D’Agostino dovrebbe annoverare tra gli accanimenti terapeutici tutte le situazioni in cui non vi sono prospettive come nei malati di Alzheimer, di cancro, i pazienti in stato vegetativo, per fare solo qualche esempio.

Che l’accanimento dipenda dal grado di tecnologia impiegato è una tesi che apprendo oggi quale stravagante novità.
Vi sono interventi che esprimono un altissimo livello di tecnologia robotica o protesica rimanendo totalmente proporzionati: pace-maker, defibrillatori, pompe d’insulina, impianto cocleare, mentre fare un massaggio cardiaco ad un paziente con cancro in fase terminale, intervento pur privo di tecnologia, costituirebbe davvero un accanimento.
D’altra parte non vi è molta differenza tecnologica tra una pompa per la Nutrizione e Idratazione e la stomia gastrica con la tecnologia impiegata per un ventilatore ed una tracheostomia.

Ha ragione D’Agostino quando tira in ballo che l’accanimento si configura tale quando il trattamento induce sofferenza.
Qui si deve però essere chiari. I trattamenti medici richiedono spesso la sopportazione di dolori o disagi da parte del paziente, si verificano effetti collaterali ed eventi avversi. Per limitarli i medici instaurano altri trattamenti in associazione.
Ecco che il dentista fa l’iniezione prima di mettere mano al trapano e poi prescrive gli antinfiammatori, o il chirurgo si fa aiutare dall’anestesista e poi prosegue con antalgici nel periodo post-chirurgico. Ciò avviene anche nei trattamenti cronici.

Ciò che per D’Agostino costituisce la prova dell’accanimento su Charlie – “la ventilazione artificiale a cui è sottoposto Charlie, è un intervento pesantissimo, e infatti il piccolo è sotto sedazione da molti mesi”, ha detto il giurista – fa parte del normale approccio di chi è sottoposto a ventilazione invasiva, a meno di non volere sostenere che i pazienti ventilati cronicamente siano tutti sottoposti ad accanimento terapeutico.
Peraltro gli stessi medici del GOSH hanno dovuto ammettere che non vi erano prove che il bambino avesse dolore.

Ho già ricordato sulla NBQ il caso dei bambini nati con atrofia muscolo-spinale tipo 1. A causa di una degenerazione neuronale, nel 95% dei casi non superano i 18 mesi di vita, la mortalità è del 100% a 2 anni, hanno necessità di ventilazione che viene routinariamente instaurata in modalità invasiva o non invasiva, ma nessun medico si sognerebbe mai di considerarla un accanimento terapeutico.

Vuole forse il professor D’Agostino accusare i pediatri di tutto il mondo che hanno in cura questi bambini di mancare al dovere professionale d’interrompere un trattamento che a tutti gli effetti soddisfa i criteri da lui elencati per definire l’accanimento terapeutico?
Prego, si accomodi pure.
Gli suggerisco di cominciare dalla presidente dell’ospedale Bambin Gesù Mariella Enoc che ha dichiarato: “Non so perché l'ospedale inglese abbia deciso di sospendere le cure al bimbo, so che qua da noi questo non sarebbe avvenuto”.

Il professor D’Agostino ha detto che l’accanimento terapeutico su Charlielo si può capire fino in fondo soltanto se si studia da vicino la terribile patologia di Charlie e tutti gli interventi che hanno fatto su di lui, partendo dalla ventilazione e partendo dal fatto che il piccolo Charlie non ha alcuna funzione organica attiva”.
Ora non vorrei essere irrispettoso, ma un umano che non ha alcuna funzione organica attiva si chiama cadavere ed è piuttosto difficile fare morire un cadavere, stante la sua condizione di già morto.

D’Agostino, che parrebbe parlasse perché ha studiato da vicino la condizione di Charlie, dice che al bambino inglese “non gli funzionano i reni, non gli funziona l’intestino”.
Strano però che queste informazioni non siano state riportate in alcun rapporto medico.
Non risulta che Charlie fosse sottoposto a dialisi renale, né risulta alcuna immagine dove la cute del bambino abbia manifestato la tipica colorazione che si riscontra nell’uremia legata all’accumulo di urocromi.
Inoltre se l’apparato digerente non avesse funzionato si sarebbe manifestato malassorbimento e ileo paralitico, sarebbe stato inutile nutrire e idratare Charlie per via enterale e la morte sarebbe sopraggiunta senza dovere aspettare di dovere intervenire con la rimozione della ventilazione.

D’Agostino poi aggiunge l’argomento della dipendenza dalle macchine. Sarebbe tale condizione a rendere la situazione di Charlie un accanimento terapeutico perché, sempre secondo il giurista, “nella definizione dell’accanimento terapeutico rientra proprio il caso in cui la vita sia supportata, non nell’attesa di una guarigione o di un miglioramento fisiologico, ma semplicemente perché ci sono delle macchine che impediscono all’organismo di arrivare alla propria fine naturale”.
Su questo lascio che la risposta a D’Agostino giunga da Mario Melazzini, direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco e malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica, il quale, commentando il caso di Charlie, ha dichiarato sull’Avvenire: “Per me essere nutrito con una pompa nella notte, essere ventilato, è la vita […], la Vita è una questione di sguardi e di speranza, anche per chi è legato a delle macchine. Guardiamo prima di tutto, e ascoltiamo, la persona, non fermiamoci alla 'macchina' e non consideriamo una maledizione la vita quotidiana che essa consente”.
Forse che un paziente dializzato, un grave bradicardico, un grave broncopneumopatico non sono tenuti in vita da una macchina? Sconcertante.

Così com’è sconcertante la definizione di eutanasia offerta dal professore:Dare la morte ad un soggetto che ha possibilità di vita, sia pure tragiche, ma che non è in punto di morte e che potrebbe ancora esercitare il tempo che gli rimane da vivere in modo sensato e dignitoso”.
Forse che dare un’iniezione letale ad un paziente che ha un’aspettativa di vita di tre giorni, dunque in punto di morte, non sarebbe parimenti un’eutanasia?
Quanto prima della morte attesa deve essere attuata la condotta uccisiva perché per il professor D’Agostino si tratti di eutanasia?
Non è questione di tempi, né di condizione, ma, come recita la dottrina cattolica e la scienza medica, di mezzi e intenzioni.

Non posso affermare di sapere se la posizione del professor D’Agostino rispecchi il suo sincero convincimento, oppure sia una tattica volta ad arginare le richieste di eutanasia commissiva, concedendo un’eutanasia omissiva nella forma mascherata di astensione da trattamenti proporzionati, facendoli passare per accanimento terapeutico.
Se così fosse, si tratterebbe dell’ennesimo tentativo illusorio, puerile, maldestro e complice che non ha mai arginato alcuna progressione del fronte laicista contro la vita, il matrimonio e la famiglia. 

Il professor D’Agostino è stato incluso tra i membri ordinari della Pontificia Accademia per la Vita (PAV).
Temo che le sue idee sul fine vita rappresenteranno un contributo fortemente innovativo nei documenti della PAV, un contributo che si andrà a sommare a quello del professor Biggar, della professoressa Le Blanc, di Steinberg e di altri ancora.

 

da: http://www.lanuovabq.it/mobile/articoli-d-agostino-choc-charlie-doveva-morire-20618.htm?bckUri=%2Fmobile%2FarticoliTematici-vita-e-bioetica-289.htm%3F#.WYK0_OlLeM8

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Eutanasia: votazione rinviata

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 Nelle scorse ore i genitori del piccolo Charlie si sono arresi alla politica eutanasica di morte dell'Ospedale inglese.

 Proprio ieri 25 luglio la Commissione del Senato ha rinviato la votazione sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (eutanasia).

 Occorre non abbassare la guardia: appello al Comitato Difendiamo i Nostri Figli perchè metta in atto tutte le iniziative di lobbying possibili.

Biotestamento-eutanasia: troppi emendamenti, la discussione slitta in autunno Il dibattito in Senato sarebbe dovuto iniziare oggi, dopo l'approvazione alla Camera di aprile

Quella in corso sarà ricordata in Italia come un’estate particolarmente calda e drammaticamente priva di risorse idriche. Ma non sarà ricordata come l’estate dell’approvazione della legge sul biotestamento-eutanasia.

Troppi emendamenti.
Il testo, la cui discussione in Senato era prevista per oggi 25 luglio, slitta infatti a settembre per via di una enorme mole di emendamenti: circa tremila. Troppi per essere discussi entro la chiusura dei lavori parlamentari per la pausa di agosto. È così che il discorso viene rimandato all’autunno prossimo, quando la possibilità concreta è che questa legge venga messa dietro ad altri provvedimenti considerati più urgenti, che devono essere discussi prima della fine della legislatura.

Le reazioni.
Prevedibile la reazione negativa dei radicali. “Una legge tradita”, commenta l’Associazione Luca Coscioni. Questa la giustificazione della presidente della commissione Sanità Emilia Grazia De Biasi: “Siamo in presenza di un atteggiamento di ostruzionismo, vista la grande quantità di interventi previsti in commissione e la presentazione di tremila emendamenti. Ciò rende il percorso molto accidentato”.

Più cauta Laura Bianconi, capogruppo Ap in Senato: “Certi temi, come il biotestamento, vanno approfonditi per le implicazioni etiche che comportano. Lavoriamo senza compressione, l’orizzonte è la fine della legislatura”.

Il testo.
Le norme erano passate alla Camera nell’aprile scorso, poco dopo la morte di Dj Fabo.
Con l’approvazione del testo, passava il consenso informato del fine vita, ma era stata introdotta, rispetto al disegno originale, l’obiezione di coscienza per il medico che si rifiuta di “staccare la spina”.
Il cuore della legge eutanasica è l’art. 3, che recita: “Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”.

da: http://www.interris.it/2017/07/25/124449/cronache/italia/biotestamento-troppi-emendamenti-la-discussione-slitta-in-autunno.html

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Ecco gli aborti causati dalla contraccezione

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 La notizia che arriva da Londra, trasmessa sottotraccia dalle agenzie, è invece una di quelle che dovrebbe far riflettere profondamente. Si tratta di uno studio estremamente significativo condotto sulle circa sessantamila donne che hanno abortito nel 2016 nelle cliniche del British Pregnancy Advisory Service (Bpas), il servizio che riunisce circa 40 cliniche inglesi e che fornisce informazioni sulla “salute sessuale” e assistenza alle donne che decidono di abortire. 

Nel 2016, emerge dai dati, il 51% delle 60.592 donne che si sono rivolte al Bpas per abortire stava utilizzando almeno una forma di contraccezione quando è rimasta incinta. E il 24%, circa 15.000, ovvero un quarto, stavano usando quelli che sono considerati i metodi contraccettivi più efficaci, ovvero quelli ormonali come la pillola, il cerotto o l'anello vaginale.

Inoltre chi ha utilizzato questi metodi ha avuto in media aborti in una fase successiva della gravidanza rispetto ad altre donne, poiché non si aspettava che la contraccezione fosse fallita. Nessun metodo, sottolinea il report, è efficace al 100%. Eppure le pillole contraccettive sono considerate di gran lunga il modo più popolare di “proteggere” contro una gravidanza indesiderata tra le donne, ma la loro efficacia è valutata dagli esperti intorno al 91%: ovvero su 100 donne che la usano 9 restano comunque incinta. 

Ancora più bassa, come noto, l'efficacia dei preservativi, stimata intorno all’82%. Insomma: incinta nonostante la pillola, questo è il dato epidemiologicamente incontrovertibile che viene dalla Gran Bretagna, dove accade in un caso di aborto su quattro.

Per anni la propaganda cristianofobica si era accanita sulla Chiesa Cattolica, “rea” di non fare abbastanza per la prevenzione dell’aborto col suo veto sulla contraccezione artificiale. Ora invece abbiamo uno studio che dimostra scientificamente che le preoccupazioni della Chiesa sulla diffusione della contraccezione farmacologica erano più che fondate. La pillola offre una falsa sicurezza, e quando fallisce, non resta che l’aborto per “ovviare” a questo fallimento.

Come non andare col pensiero a Paolo VI e alla sua enciclica del 1968, quella Humanae Vitae che fu anche l’ultima enciclica pubblicata da papa Montini, la cui voce venne poi schiacciata dal furore dei “cattolici adulti”, teologi, preti, vescovi, suore, laici “illuminati”, che si schierarono con il pensiero mondano invece che con il Magistero della Chiesa.

Durante il pontificato di Paolo VI oltre mille scienziati allarmati e scandalizzati dalla posizione contraria agli anticoncezionali della Chiesa firmarono un manifesto per accusarla esplicitamente di essere “responsabile di un genocidio di vaste proporzioni condannando a morte milioni di esseri umani che nasceranno in condizioni da non poter avere né cibo né medicinali”.

Scosso dalle accuse, Paolo VI convocò una  commissione di esperti chiamandone a far parte scienziati, teologi, porporati ed esperti vari. La commissione concluse i suoi lavori raccomandando al Papa di eliminare i divieti, ritenendo che non esistevano motivi morali né religiosi desumibili dalla Scrittura che imponessero il divieto e terminò i propri lavori raccomandando al Papa di legittimare l’uso degli anticoncezionali, pillola e preservativo compresi. 

Ciononostante, Paolo VI con un atto di grande coraggio ribaltò le conclusioni della commissione e confermò il divieto, motivandolo con una precisione e un dettaglio straordinari sia dal punto di vista medico-scientifico sia teologico sia antropologico.

Ora, mentre ci si avvia a celebrare il 50° anniversario della pubblicazione della Humanae Vitae, nel 2018, ci sono fior di teologi che vorrebbero “superarla”, ovvero rottamarla. Forse farebbero meglio a leggere con attenzione lo studio uscito in Inghilterra, per meglio valutare gli effetti di quell’“immenso progresso che si è verificato, nel corso della modernità”, che sembra affascinare e conquistare molti cristiani, incapaci di vedere come questo progresso si sia tradotto nel tentativo di esercitare un dominio sul mondo e sulla persona da parte dell'uomo, che rivela forse in un grado mai prima raggiunto, la multiforme sottomissione alla caducità e al male. 

E speriamo che questo documento susciti un analogo interesse anche nel campo medico, dove la prescrizione di anticoncezionali viene fatta anche con leggerezza, e dove i metodi naturali non vengono nemmeno presi in considerazione e se non addirittura derisi. Infine, per tutti,  la consapevolezza che la  medicina deve essere  intesa anzitutto come prendersi cura,  farsi carico della salute da salvaguardare e della sofferenza che incontra, della malattia e della morte, in tutte le circostanze del suo lavoro. 

 

Paolo Gulisano, 17/7/2017 per http://lanuovabq.it/it/articoli-ecco-gli-aborticausati-dallacontraccezione-20485.htm

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Sgreccia: 10 punti critici sul caso del piccolo Charlie

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In queste ore drammatiche, assistiamo, dolenti ed impotenti, agli sviluppi ultimi e agli esiziali contorni che sta assumendo la vicenda del piccolo Charlie Gard, il neonato inglese di 10 mesi affetto da Sindrome dell’encefalomiopatia mitocondriale ad esordio infantile, il quale, sulla base di distinte statuizioni giudiziarie emesse da tre differenti Corti inglesi, di diverso grado, e da ultimo dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dovrebbe essere accompagnato alla morte per mezzo del distacco dalla macchina che ne assicura la ventilazione meccanica e della contestuale interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali, non prima di avergli procurato uno stato di sedazione profonda.

Nei differenti gradi di giudizio, le Corti inglesi hanno ribadito che il processo di decadimento generale delle condizioni cliniche di Charlie e, con esso, il deterioramento progressivo ed inarrestabile della funzionalità degli organi che presiedono alle funzioni vitali, primi tra tutti quelli respiratori, inducono a credere che qualsiasi decisione relativa ad ulteriori azioni che prolungassero simili condizioni di vita, sarebbe da giudicare illegittima, dacché non assunta nell’effettivo, migliore interesse del piccolo, ma piuttosto volta ad aumentare, nel tempo e nell’intensità, il dolore e le sofferenze dello stesso. Quello che più sorprende è che la stessa idea di sottoporre Charlie ad un protocollo sperimentale di terapie nucleosidiche che si sta mettendo a punto negli Stati Uniti, proposta a più riprese avanzata dai genitori, è stata considerata inattuabile, meglio ancora “futile”, dai consulenti medici interpellati dai giudici, a fronte dell’esigenza, questa sì impellente, di voler dare un’esecuzione immediata e definitiva ai dispositivi unanimi delle sentenze fin qui pronunciate.

Sembra che tutto abbia concorso, negli ultimi sei mesi, a realizzare una sorta di “accanimento tanatologico” nei confronti del piccolo Charlie, una gara, da parte di giudici e medici, volta ad assicurare la soluzione più rapida possibile al suo caso, mettendo a tacere ogni rigurgito di speranza dei genitori, così come ogni spiraglio di luce sulla possibilità di successo di una terapia che, benché sperimentata solamente sui topi e per un ceppo di malattie diverse da quella sofferta dal neonato inglese, a detta dello stesso Professore responsabile della sperimentazione in corso negli USA, interpellato ad hoc dai genitori di Charlie, avrebbe potuto, almeno teoricamente, apportare benefici alle sue condizioni generali di salute. Vero è che dopo che veniva richiesta l’autorizzazione per procedere alla sperimentazione della terapia su Charlie, nel gennaio scorso, l’encefalopatia epilettica di cui soffre creava, attraverso reiterate crisi, ulteriori e gravi danni celebrali; tuttavia quello che qui si vuole discutere attiene piuttosto, e sempre, alla possibilità di decidere quando e come mettere fine alla vita di un essere umano indifeso. All’uopo, pare opportuno considerare alcuni punti critici che emergono dalla considerazione complessiva di questa vicenda, per molti aspetti paradigmatica.

1. L’inguaribilità non può mai essere confusa con l’incurabilità: una persona affetta da una male ritenuto, allo stato attuale della medicina, inguaribile, è paradossalmente il soggetto che più di ogni altro ha diritto di chiedere ed ottenere assistenza e cura, attenzione e dedizione continue: si tratta di un fondamento cardine dell’etica della cura, che ha come principali destinatari proprio coloro che versano in uno stato di vulnerabilità, di minorità, di debolezza maggiore. E Charles rappresenta paradigmaticamente l’esempio di chi ha diritto di essere assistito in ogni fase della sua malattia, in ragione dello stato di necessità, legato all’età e alla malattia, che vive. Il volto umano della medicina si manifesta proprio nella pratica clinica del “prendersi cura” della vita del sofferente e del malato.

2. Il diritto ad essere continuativamente oggetto, o meglio ancora, soggetto delle attenzioni e delle cure da parte di familiari e non, risiede nella dignità di cui una persona umana, anche se neonata, malata e sofferente, mai cessa di essere titolare. È l’essere sostanziale dell’uomo e le sue potenze che fondano questa dignità, non solo le sue concrete ed accidentali attualizzazioni. Questo è quello che si intende per “dignità puramente ontologica della persona”, uno status che prescinde completamente dalla facoltà di utilizzare attivamente le facoltà squisitamente proprie di un essere razionale, bastando che le stesse esistano come potenzialità attuali ed eventualmente attuabili dell’essere razionale medesimo.

3. L’alimentazione-idratazione artificiali mediante sondino naso-gastrico, in nessun caso potrà considerarsi come terapia. Non è tale per l’artificialità del mezzo usato per somministrarla, dato che non si considera terapia dare il latte al neonato con l’ausilio di un biberon. Non è tale per i processi per mezzo dei quali vengono prodotti questi alimenti, dacché non si considera terapia il latte in polvere, per esempio, la cui produzione ugualmente risente di un procedimento industriale lungo e completamente meccanizzato. Non lo è per il fatto che la sacca parenterale viene prescritta da uno specialista medico, visto che lo stesso acquisto del latte artificiale è subordinato a prescrizione medica del pediatra. Acqua e cibo non diventano presidi medici per il solo fatto che vengono somministrati artificialmente, quindi interromperli non è come sospendere una terapia, ma è un lasciar morire di fame e di sete chi semplicemente non è in grado di alimentarsi autonomamente

4. L’idea cardine che fonda il consenso informato ha a che fare con il principio per cui il paziente non è mai un individuo anonimo cui vengono applicate determinate conoscenze tecniche, ma un soggetto cosciente e responsabile che deve essere chiamato a condividere la messa a punto di quanto necessario ad occasionare un miglioramento della propria salute ed eventualmente il raggiungimento di un obiettivo di guarigione e di cura. Questo implica la necessità che sia coinvolto nei processi decisionali che lo riguardano, in una relazione dialogica che eviti che si venga a trovare nella condizione di dover subire passivamente decisione e scelte altrui. La vicenda del piccolo Charlie, prova al contrario come si sia determinata nel corso del tempo una dinamica di sostanziale scollamento tra le decisioni dell’equipe medica e la volontà dei suoi genitori, come si evince emblematicamente dall’ultimo divieto loro imposto, quello cioè di poter trasportare, per veder morire, in casa loro, il proprio figlio.

5. Il divieto di sottoporre Charlie al trattamento sperimentale in nessun caso può essere giustificato facendo appello allo stato di sofferenza che lo stesso si trova attualmente a vivere. È ben possibile che la terapia sperimentale non avrebbe dato i risultati medici attesi, ma è altrettanto vero che le sofferenze di Charlie domandano un approccio palliativo integrale e sistematico che ipoteticamente avrebbe potuto accompagnarsi alla sperimentazione stessa. La preclusione dell’accesso a tali terapie, è stata motivata sia nel nome dell’inutilità prognostica delle stesse -aspetto la cui alea rientra nei parametri di incertezza assolutamente e ordinariamente propri di ogni terapia sperimentale-, sia in quello della necessità di risparmiargli quelle sofferenze ulteriori che il prolungare la vita in tali condizione avrebbe potuto generare: dunque la prospettiva anche solo remota di lasciare in vita Charlie, o addirittura di prolungare il tempo della sua vita per mezzo della terapia sperimentale, è stata aprioristicamente ritenuta una prospettiva non praticabile, nel nome della necessità di evitargli sofferenze ulteriori, e questo non per mezzo di adeguate soluzione palliative, ma per mezzo della morte indotta.

6. Il principio del migliore interesse del minore, che le Carte internazionali pongono al centro dei meccanismi di tutela degli stessi e che le stesse Corti inglesi hanno assunto a giustificazione cardine delle loro decisioni, crediamo difficilmente implichi, o meglio, legittimi una forma di eutanasia passiva come quella che si è deciso di praticare sul piccolo Charlie. Crediamo che il suo migliore interesse vada nella direzione di assicurargli un’esistenza il più possibile degna, mediante una opportuna strategia antalgica che permetta di tenere sotto controllo il dolore, se davvero dovesse risultare non possibile percorrere la strada di accedere al protocollo sperimentale già in corso negli USA. Che è poi esattamente quanto hanno ininterrottamente richiesto i genitori di Charlie fino ad oggi.

7. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha incredibilmente glissato su tutti gli aspetti contenutistici elencati fin qui ed anzi sembrerebbe essere andata oltre, assumendo una postura puramente proceduralista, nel nome del principio del margine di apprezzamento. Se da un lato ha fatto osservare, nella sentenza che reca la data del 28 giugno scorso, che le decisioni delle Corti nazionali inglesi in nessun modo integravano una violazione degli articoli 2, 6, e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, confermando dunque la correttezza formale del loro operato, dall’altro ha ritenuto di non dover entrare nel merito della vicenda della sospensione dell’alimentazione-idratazione-respirazione artificiale nel nome di quell’autonomia sovrana degli Stati membri che li autorizzerebbe a disciplinare a piacimento i temi dai risvolti eticamente più complicati, come è il caso della praticabilità o meno dell’eutanasia passiva su un neonato. E questo ad onta del fatto che il combinato disposto degli articoli 2 e 8 della Convenzione statuisca chiarissimamente il divieto di privare deliberatamente chicchessia del bene fondamentale della vita.

8. Non è chi non veda come dietro ogni aspetto di questa vicenda, si celi, quantunque mai menzionata, un’idea di efficienza nella gestione delle risorse sanitarie che induce a disporre delle stesse in un modo che non può non generare una strisciante cultura dello scarto. In una società che annovera un fenomeno crescente di medicalizzazione delle malattie e insieme ad numero sempre in aumento di persone anziane, con il seguito di malattie degenerative che essi portano con sé, la risorse sempre più scarse destinate al sistema sanitario dai governi nazionali, alimenta una cultura aziendalistica che fa dell’efficientismo ad ogni costo il suo primario, vitale, esclusivo obiettivo, ingigantendo di conseguenza il numero di quelli che, marginalizzati a ragione delle loro aspettative di vita, sono identificati come scarti da eliminare, se possibile.

9. Di più ancora inquieta la leggerezza con cui si accetta il paradigma della qualità della vita, ovvero quel modello culturale che inclina a riconoscere la non dignità di alcune esistenze umane, completamente identificate e confuse con la patologia di cui sono portatrici o con le sofferenze che ad essa si accompagnano. Giammai un malato può essere ridotto alla sua patologia, giacché ogni essere umano non cessa, un solo istante e ad onta della sua condizione di malattia e/o di sofferenza, di essere un universo incommensurabile di senso che merita in ogni istante l’attenzione china di chi vuole incondizionatamente il suo bene e non si rassegna a considerare la sua come un’esistenza di serie B per il solo fatto di versare nel bisogno, nella necessità, nella sofferenza. Un’esistenza alla quale si farebbe un favore cancellandola definitivamente. E questo vale tanto più nel caso di quanti non possono, o non possono più, esprimere quelle che sono e quello che sentono, come nel caso del piccolo Charlie.

10. Nella trasparenza delle posture schizofreniche implicate da questi nuovi paradigmi culturali, si può cogliere l’ambivalenza di chi, nel rivendicare la libertà di accesso totale ed indiscriminata all’eutanasia, basandola sull’esclusivo predominio dell’autonomia individuale, nega allo stesso tempo quell’autonomia decisionale in altri casi, come quello in esame, dove si ritiene che siano legittimati a decidere i soli medici, senza coinvolgimento alcuno dei genitori. L’ambivalenza di chi pensa sia giusto che i medici versino nella condizione di poter elargire ancora un margine di tempo ai genitori per consentire loro di elaborare il distacco dal figlio, permettendogli così di permanere in sua compagnia, e non pensa invece a quanto lo necessiterebbero le madri surrogate che vengono deprivate dei loro feti, subito dopo la nascita, per assecondare i desideri dei relativi “locatori di ventre”. L’ambivalenza di chi pensa a tutelare la dignità della vita di un soggetto, negandogli la vita stessa, che è il fondamento principe non solo della dignità dell’uomo, ma di ogni altro riconoscimento che possa essere fatto a suo favore. L’ambivalenza di chi si batte per la difesa giudiziaria, istituzionale, internazionale dei diritti dei più deboli, nella cornice di ordinamenti democratici, e poi accetta di buon grado di veder legalizzata o giuridicizzata l’eutanasia, praticata finanche sui più piccoli, sui più deboli, sui più bisognosi.

+ Elio Sgreccia

2 luglio 2017, da: http://www.ildonodellavita.it/card-sgreccia-10-punti-critici-sul-caso-del-piccolo-charlie-gard/

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EUTANASIA ALL’ITALIANA…

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… SENZA OBIEZIONE DI COSCIENZA

 

Il 20 aprile è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ora in attesa della decisione del Senato.

Per una valutazione  non è privo di significato che il disegno di legge  sia stato presentato  all’opinione pubblica sotto il nome di biotestamento per evidenziare (sul punto si è battuto molto) la necessità di una legge che garantisca il diritto di tutti, anche di chi abbia perduto in tutto o in parte  (o  mai posseduto) la capacità di intendere e valore, all’autodeterminazione in materia sanitaria, in particolare con riguardo al momento finale dell’esistenza.  Il presupposto dell’intera costruzione  è, quindi, costituito dal  consenso informato, in realtà da tempo presente nel nostro ordinamento giuridico, ma ora ridisciplinato dall’articolo 1. Pur nella piena consapevolezza della importanza  degli articoli 3 (Minori e incapaci) e 4 (Disposizioni anticipate di trattamento) essenziali per capire lo scopo  “politico” perseguito dal legislatore,  è l’esame dell’art. 1 (al quale ora  ci si limita anche per ragioni di spazio) a porre le questioni essenziali per una valutazione “giuridica” del provvedimento:  1) si tratta di una via italiana all’eutanasia?, 2) sono state previste forme di obiezione di coscienza  e, se no, era (ed è) necessario prevederle?

  In realtà molte delle   disposizioni di cui all’art. 1  sono più che altro  integrative o riepilogative dell’esistente. Non bastasse l’art. 32 della Costituzione, l’Italia ha aderito da tempo  alla Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedica varata ad Oviedo il 4 aprile 1997, che all’art. 5 stabilisce che ogni “intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato”, liberamente revocabile in qualunque momento, e che per i minori e le  persone impossibilitate ad esprimersi va dato da un loro rappresentante. L’art. 1   da questo punto di vista non aggiunge nulla di sostanzialmente nuovo. Di nuovo e decisivo c’è  però il dettato del  5° comma: “Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Questa la disposizione decisiva ai fini del giudizio. E’, difatti  evidente  che il paziente afflitto da un male che di per sé non avrebbe un immediato  e nemmeno  prossimo esito fatale, ma lo rende incapace di nutrirsi e dissetarsi o di essere nutrito e dissetato  per via naturale, rifiutando la nutrizione e l’idratazione artificiali, come lo autorizza a fare una legge che qualifica queste pratiche  quali  trattamenti sanitari, è destinato a morire  nel giro di una decina di giorni nella speranza che il palliativo della “sedazione profonda” (richiamata dall’art. 2/2° comma)  gli eviti spasmi dolorosi. Si tratta di disposizioni di palese natura eutanasica, confermata  (ingigantita) dalla loro assoluta vincolatività per il medico, come ha osservato in un’intervista una dei non molti deputati schieratisi contro, Eugenia Roccella, che ha anche ricordato l’opinione espressa da Maria Antonietta Coscioni, secondo la quale non era necessario portare  il Dj Fabo a morire in Svizzera,  perché bastava la mancanza di idratazione e alimentazione.

   All’indiretta, ma significativa conferma “giurisprudenziale” della  natura eutanasica del disegno di legge (quanto meno nella sua applicazione pratica, che è poi come dire l’effettivo contenuto e significato di ogni norma) ha prontamente provveduto  la Procura di Milano con la richiesta di archiviazione dell’autodenuncia del radicale  Marco Cappato per istigazione al suicidio. La vicenda è quella del  Dj Fabo, al secolo Fabiano Antoniani, che ha scelto la strada della “buona morte” presso una clinica svizzera, dove è stato accompagnato appunto dal Cappato, che appena rientrato in Italia si era affrettato ad autodenunciarsi.  Ritiene la  Procura che il  Cappato non abbia commesso  il reato di aiuto al suicidio di cui all’art. 580 del codice penale, perché le ”pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale e gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile e/o indegna dal malato stesso” difatti “non pare peregrino affermare che la giurisprudenza anche di rango costituzionale e sovranazionale ha inteso affiancare al principio del diritto alla  vita tout court il diritto alla dignità della vita intesa come sinonimo dell’umana dignità”.

  In realtà di tutto questo non si trova traccia nella disposizione di cui  alla’rt. 580 del codice penale, che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio, una fattispecie che per espresso disposto di legge    ricorre ogniqualvolta  si verifichi  il fatto oggettivo dell’agevolazione all’auto-soppressione di un essere umano quali che ne siano le cause, le motivazioni e le giustificazioni, che anzi, nel caso del Dj Fabo, potrebbero, in ipotesi, comportare anche  l’applicazione  delle aggravanti di cui al secondo comma n.2 dell’art. 579: cioè l’avere prestato aiuto ad una persona  “in condizioni di deficienza psichica per un’altra infermità”. E’ evidente che  i criteri interpretativi adottati dalla Procura milanese, indubbiamente “innovativi” per quanto riguarda nell’attualità il reato di aiuto al suicidio, risulteranno molto più agevoli e  plausibili applicati ad una legge che non solo richiama più volte un concetto  come quello di “dignità” dai contenuti imprecisi, ma che,  come risulta  dagli insistenti richiami nei  lavori parlamentari, ha il suo presupposto logico e la sua giustificazione appunto nella distinzione fra “vita”, indiscutibile evento fisico del mondo naturale, e “vita degna di essere vissuta”, valutazione soggettiva, suscettibile anche di variare nel tempo,  sia dello stesso titolare del diritto all’esistenza, sia, nei casi previsti dagli articoli 3 e 4,  di soggetti terzi: familiari, tutori, amministratori di sostegno, fiduciari, medici, équipes sanitarie, giudici.

   E’  questa natura eutanasica del provvedimento ad attribuire valore determinante  alla questione del riconoscimento del diritto del medico all’obiezione di coscienza.  Quasi tutti i mass-media hanno riferito  che tale diritto sarebbe stato riconosciuto  grazie ad un emendamento proposto dal PD. Si tratta di una fake news, perché tutte  le proposte di espresso riconoscimento dell’obiezione sono state bocciate  dall’inedita alleanza PD-M5S. In compenso  il 6° comma dell’art. 1 così dispone: “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”.  In realtà nessun compenso e nessun  riconoscimento. La disposizione, non per nulla formulata in modo involuto (per questo suscettibile anche d’interpretazioni più rigorose a danno dei medici potenziali obiettori), ribadisce l’obbligo assoluto del medico di attenersi alla volontà del paziente, quale espressa direttamente a lui o risultante dalle Dat, salvo il caso  che il paziente richieda “trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali”. Nella voluta indeterminatezza della disposizione è comunque certo che il medico non può obiettare, in quanto espressamente consentito e quindi dichiarato ex lege conforme alla  buona pratica medica e alla deontologia professionale, al rifiuto della nutrizione e idratazione artificiale.

  Nello stesso senso di diniego  di ogni forma di  obiezione di coscienza  la disposizione di cui al comma 9: ”Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale”. Un precetto assoluto, valido anche per le strutture sanitarie create da enti, gruppi, associazioni ispirati a fedi e convinzioni che condannano qualunque forma di eutanasia (in Italia, principalmente, ma non soltanto, le cliniche, le case di cura  e gli ospedali cattolici).

   Va detto  che nella fase di preparazione e approvazione del disegno di legge l’opposizione  del mondo politico cattolico è sembrata a molti non troppo determinata e, comunque, di chiunque sia la responsabilità, non ha avuto successo. Si può sperare che l’esempio di quei  parroci molisani, che hanno suonato le campane a morto, insegni qualcosa, e che, quale che sia l’esito finale, le cose vadano diversamente in Senato. Del resto non mancano gli argomenti di puro diritto.

    Nella parte conclusiva dello scritto “Obiezione di coscienza. Una nuova sfida del diritto moderno” di Valter Brunetti, sost. Proc. Rep. presso il Tribunale di Napoli (Il Diritto  vivente, rivista on line di Magistratura indipendente) si legge: ”La Costituzione nelle norme ex artt. 2 , 13, 19, 21 riconosce  un diritto generale di obiezione di coscienza. Il diritto inviolabile è generale perché va riconosciuto ad ogni persona, senza esclusione di sorta. La soluzione interpretativa costituzionalmente orientata è perfettamente coerente con le norme internazionali e sopranazionali (…). Nella norma ex art. 18  CEDU si rinviene la solenne affermazione “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”. La disposizione ex art. 9 CEDU riconosce ad “ogni persona” il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. (…) Se dunque il diritto spetta a ogni uomo in quanto dotato di ragione e di coscienza, nessuna eccezione alla libertà di coscienza può essere posta dal legislatore ordinario. La giurisprudenza della Corte Costituzionale offre ulteriore conferme. La Corte Costituzionale nella parte motiva della sentenza n. 467 del 1991 pone un principio di sostanziale obbligatorietà per lo Stato democratico di riconoscere l’obiezione di coscienza. Il diritto sussiste prima del riconoscimento da parte del legislatore, tuttavia sempre auspicabile. La non eccezionalità delle norme di disciplina dell’obiezione di coscienza nei casi già previsti, consente all’interprete l’applicazione analogica delle dette norme ai casi non ancora espressamente disciplinati. Il riconoscimento in sede interpretativa di un diritto costituzionale inviolabile spettante ad ogni persona, di cui l’obiezione di coscienza è sicura espressione, senza eccezioni e indipendentemente da interventi del legislatore, è una corretta risposta all’esigenza della società civile di giustizia e di tutela di valori condivisi che nella Carta costituzionale trovano il loro fondamento”.

  Di conseguenza, pur se sarebbe auspicabile un espresso riconoscimento ad hoc,  anche  nel caso che il Senato si ostini nel rifiuto, vi sono le basi, confermate da autorevolissimi precedenti giurisprudenziali, perché quanto meno i medici (ma anche le strutture sanitarie) possano proporre la questione con ottime probabilità di successo in sede giudiziaria.

  Non basta. Il  27 aprile l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato una Risoluzione che, in presenza della crescente diversità  delle appartenenze religiose in Europa, sollecita gli Stati ad “affermare” e “proteggere il diritto di tutti di non essere costretti a compiere azioni che vanno contro le loro  profonde credenze morali e religiose”. Non v’è dubbio che l’obbligo di collaborare alle procedure eutanasiche determina un radicale contrasto con la fede degli operatori sanitari cristiani.

  Da questo punto di vista i deputati possono scusare il loro voto con la mancata conoscenza della Risoluzione europea, approvata una settimana dopo la loro delibera (nonché della ricordata richiesta di archiviazione della Procura di Milano). I senatori no.

Francesco Mario Agnoli

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La vita di Charlie vale meno di quella di un cane

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 di Rino Cammilleri

 Perfino papa Francesco ha ammonito il popolo, quando si è accorto che certi cani e gatti hanno più cure e coccole dei bambini.  Anzi, ormai i pets hanno sostituito i babies nel cuore di troppi.  E Bergoglio non è certo uno che ami andare contro il trend politicamente corretto.  Ma una volta tanto, nelle sue uscite a braccio, aveva centrato il punto.

 Quanno ce vo’ ce vo’. Ormai siamo così incancreniti nell’edonismo dell’«attimo fuggente» (cioè, godi oggi, domani si vedrà…) che ci commuoviamo fino alle lacrime per la sorte di un cagnetto mentre non ci importa niente, anzi sbuffiamo infastiditi, per quella di un bambino malatissimo.

Parliamo di Charlie Gard, il bambino inglese affetto da una rara malattia genetica che i genitori, Chris e Connie, vorrebbero sottoporre a una cura sperimentale negli Usa ma a cui l’ospedale inglese dove è ricoverato vuole staccare la spina.

I sette giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, cui i due genitori si erano rivolti contro l’ospedale (il Great Ormond Street Hospital), hanno dato loro torto e adesso il piccolo può essere tranquillamente terminato. In questo caso, a gridare «siamo tutti Charlie» sono stati solo i credenti, soprattutto i cattolici, che hanno inanellato una catena internettiana di preghiere e stilato una supplica al Santo Padre, affinché ci metta una buona parola.

Si erano rivolti anche al presidente della repubblica italiana, perché concedesse al bambino la cittadinanza, così da avere almeno un appiglio in qualche articolo della nostra Costituzione che parla del diritto alla salute. Ma c’è Charlie e Charlie, come profeticamente il pontefice aveva paventato.

L’altro Charlie è, ovviamente, un cane, per l’esattezza un dogo argentino, che il cuoco italiano Giuseppe Perna aveva inavvedutamente portato con sé a Copenhagen, dove lavora. Qui le autorità danesi gli avevano  sequestrato la bestia, appartenente a una delle razze pericolose che è vietato introdurre in Danimarca. A parte il fatto che non è chiaro come l’uomo sia riuscito a fare entrare il suo cane nel Paese (gli agenti di frontiera non sapevano che a quella razza era proibito l’ingresso?), la legge è legge anche in Danimarca e per detta legge il cane vietato andava soppresso. Apriti cielo.

Le organizzazioni animaliste hanno inscenato un tam-tam internazionale che, solo in Italia, in pochi giorni ha raccolto trecentoquarantamila firme, l’ambasciata danese è stata subissata, la solita Maria Vittoria Brambilla si è messa le mani nei rossi capelli e si è subito mobilitata, la cantante Noemi ha lanciato uno spot supplice per la vita di Iceberg (questo il nome del cane, che i tiggì ci hanno mostrato a lungo mentre affettuoso gioca col suo padrone).

Anche il nostro ministro degli esteri, a quel punto, ha dovuto darsi una mossa et voilà: finalmente l’ambasciatore danese Erik Lorenzen ha mostrato il pollice dritto. Il governo danese ha deciso di soprassedere all’esecuzione del cane italiano e tutti stappano bottiglioni di champagne. In effetti, non c’è del marcio in Danimarca: se il dogo italoargentino non si fosse trovato protagonista di una furibonda zuffa con altra bestia, le autorità non se ne sarebbero nemmeno accorte (come le guardie di frontiera).

Comunque, tutto è bene quel che finisce bene. Anche se non si sa come andrà a finire ‘sta storia: il cane dovrà essere rimpatriato? il padrone potrà continuare a tenerlo praeter legem? ci sarà alla frontiera danese un affollamento di cani vietati? Boh. E non ci interessa.

Quel che ci interessa è l’ammonimento-profezia del papa, qui avverato in pieno: la cosiddetta opinione pubblica si agita più volentieri per la vita di un cane che per quella di un bambino malato. Siamo ormai alla frutta. Che dico? All’ammazzacaffè. Dopo di che, però, viene il conto…

 

Rino Cammilleri, 30-06-2017 – http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-vita-di-charlie-vale-meno-di-quella-di-un-cane-20324.htm

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DAT uguale Eutanasia

  • Categoria dell'articolo:Vita

 Le DAT: scorciatoia per il cimitero, risparmi per lo Stato

"Per noi è fondamentale l’autodeterminazione, intesa come la possibilità data ai cittadini di essere cittadini". Era La risposta di Beppe Grillo al direttore Tarquinio che lo intervistava sul quotidiano dei vescovi italiani.

In effetti, quanto i pentastellati tengano all'autodeterminazione, lo si è visto con il granitico appoggio del partito di Grillo al disegno di legge sul testamento biologico che di fatto introduce l'eutanasia auto-determinata (per quella etero-determinata c'è da attendere ancora un po', ma non preoccupatevi, non troppo).

In quella stessa intervista, il Beppe nazionale aveva proclamato: "Il governo a 5 Stelle avrà la consistenza di ciò che manca in Italia da troppo tempo: onestà e competenza al servizio dei cittadini".
Non ho numeri per esprimere pareri sull'onestà ma sui temi bioetici una certa competenza mi è riconosciuta dal ruolo accademico e dunque sono nella condizione di potere esprimere giudizi sull'operato dei politici.

Che le DAT siano uno strumento in grado di garantire l'autodeterminazione è tutt'altro che acclarato.
Appena un anno fa, la prestigiosa rivista PLOS ONE pubblicava una revisione della letteratura scientifica mondiale sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).
Partita da 5.785 articoli, la ricerca si è progressivamente affinata fino a giungere a 67 pubblicazioni.
La redazione delle DAT è risultata aumentare la probabilità di ricevere i trattamenti desiderati di un misero 17%.
Si tratta di un risultato che scaturisce dall'analisi di soltanto due, diconsi due miseri studi.
Non si tratta nemmeno del risultato di una valutazione oggettiva, ma della percezione dei parenti del defunto.
Non è un caso che gli autori abbiano attribuito a tale evidenza il penultimo livello nella scala dei punteggi: "qualità povera".

Ma qual è il prezzo da pagare per incrementare in maniera così incerta e modesta la probabilità di compiacere il futuro paziente?
Qui i dati sono molto più numerosi ed offrono una panoramica di risultati convergenti.
Il DNR (Do Not Resuscitate), è la forma di DAT più comune.
Stabilisce di non provvedere alla rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco.
Nel 2004 la rivista Archives of Internal Medicine pubblicava i dati sui 4.621 pazienti infartuati del Worcester Heart Attack Study.
I pazienti con un DNR ricevevano con minore probabilità le cure farmacologiche, la trombolisi e avevano una mortalità ospedaliera del 44% contro il 5% di quelli che non avevano proibito ai medici la rianimazione.
Nel 2007, la rivista ufficiale dell'associazione dei medici americani che si occupano di terapie post-acute e croniche pubblicava i risultati su oltre 150.000 pazienti ricoverati in 4.111 reparti acuti per infarto.
Tra i pazienti che avevano scritto una DAT, la probabilità di ricevere antiaggreganti scendeva dall'84 al 65%, di assumere i betabloccanti passava dal 51 al 30% e di essere sottoposti a riperfusione cardiaca diminuiva dal 38 al 19%.
Non stupisce dunque che nel 2012 la rivista Clinical Epidemiology pubblicasse i risultati sui 4.182 pazienti ricoverati per infarto nel New England tra il 2001 e il 2007, dimostrando che chi aveva scritto un DNR, pur considerando la situazione clinica e l'età dei soggetti, vedeva ridursi di un terzo la probabilità di angioplastica e del 59% quella di by-pass coronarico mentre la mortalità ospedaliera aumentava di 9 volte e quella ad un mese dalla dimissione di oltre 6 volte.
Abbiamo dati che indicano l'incremento di mortalità per i pazienti affetti da scompenso cardiaco, ictus, traumi, sottoposti a chirurgia vascolare che, quando hanno un DNR, non ricevono le terapie necessarie a fronteggiare le eventuali complicanze post-operatorie.

In un paese relativamente piccolo come l'Irlanda, l'implementazione delle DAT è stata indicata come una misura potenzialmente in grado d'indurre risparmi per 17,7-42,4 milioni di dollari in ricoveri ospedalieri.
Al contrario, una revisione sistematica della letteratura scientifica condotta da docenti della London School of Economics ha portato a conclusioni molto più caute.
Partendo da un'analisi di 802 pubblicazioni progressivamente raffinata fino ad includere 18 studi -14 dei quali condotti in America- il professor Josie Dixon con i suoi collaboratori ha evidenziato come non sia disponibile alcuna analisi che abbia esaminato gli aspetti economici insieme agli indicatori sanitari mentre, per i risparmi, le evidenze non sono univoche.

È certo comunque che ridurre i costi dell'assistenza sanitaria è uno degli effetti da considerare, tanto da costituire una fonte di preoccupazione etica. Il Patient Self Determination Act, la legge che implementò le DAT in America, fu approvata nel 1990 come emendamento dell'Omnibus Budget Reconciliation Act, un pacchetto di misure volte a ridurre il deficit federale.
"Gratta il Peppone e troverai il Pepito", diceva don Camillo monsignore.
Gratta l'autonomia e troverai i quattrini, si potrebbe dire per le DAT. Come massima autorità politica in materia di salute del paese, in caso di approvazione della legge, il ministro Lorenzin avrebbe l'obbligo morale di lanciare l'allarme e giungere alle dimissioni e all'opposizione di un governo sostenuto da una maggioranza che tutela la cassa prima dei suoi cittadini.

Caro Beppe, la conoscenza la si acquista attraverso lo studio, aggiungervi un pizzico di modestia non guasta mai.
Se davvero tieni tanto alla competenza dei tuoi eletti e vuoi che legiferino in modo da darne prova, allora consiglio ai tuoi un corso full immersion.
Gratis, ci mancherebbe.
Perché se quella che sto vedendo sulle DAT dovesse essere la vostra competenza a livello generale, allora passare dal "mentitore seriale" (copyright tuo) all'ignoranza saccente non sarebbe certo un grande affare.

Renzo Puccetti

Tratto da: La verità del 23 aprile 2017

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Aborto terapeutico e Marcia per la Vita

  • Categoria dell'articolo:Vita

 Come per la difesa della famiglia, anche nella difesa della vita vi sono piccoli gruppi che tendono a presentarsi come paladini intransigenti ma che, in realtà, accettano principi inconciliabili con la dottrina cattolica.
 Di recente ha preso posizione contro la Marcia per la Vita 2017 un gruppuscolo denominato NO194, che in realtà propone l'aborto terapeutico.
 Riproponiamo un saggio di Francesca Pannuti che analizza la posizione di costoro.

Aborto “terapeutico” e proposta di riforma della 194

 

Mi pare veramente degno di nota l’annuncio della consegna di un Ddl sull’aborto, che contempli il suo divieto e la sua penalizzazione, ad opera dell’Avv. Guerini, presidente dell’associazione No194, su richiesta del Senatore Domenico Scilipoti Ingrò.

La consegna del ddl, avvenuta il 14/12/2015, rappresenta una novità nel panorama politico e premia la tenacia dell’avv. Guerini nella sua battaglia condotta per tenere deste le coscienze sulla necessità di abrogare la legge 194 ed esigere un a pena per tale delitto. L’uomo che viola la sacralità della vita umana, per sua natura, non può non sentire l’esigenza di riparare al grave danno fatto ad un essere umano come lui, togliendogli quel bene fondamentale che è la vita.

Ora, non mi pongo qui l’obbiettivo di fare una disanima del ddl, che si può leggere a questo indirizzo: http://no194.it/wp-content/uploads/2016/01/Testoabrogante194.pdf , non avendo le competenze in campo giuridico.
Tuttavia non mi posso esimere dal notare un problema molto rilevante che emerge all’interno di tale testo, anche perché nasce da un equivoco molto diffuso nella mentalità corrente.
Mi riferisco a quanto si afferma nell’articolo 2: “L’aborto volontario è consentito solo nel caso di grave pericolo per la vita della donna che porti a termine la gravidanza o affronti il parto, grave pericolo attuale e non altrimenti evitabile che deve essere accertato e rigorosamente documentato in tali termini da una commissione composta da tre medici, nessuno dei quali dipendente o collaboratore della struttura sanitaria scelta dalla donna per l’eventuale interruzione di gravidanza, ed escludendo dall’accertamento qualsiasi analisi inerente un ipotetico suicidio della stessa. Ogni altra ipotesi di aborto volontario è vietata”.

Nella nota a tale articolo, poi, l’avv. Guerini, in previsione di obiezioni, dichiara: “l’unico caso di ammissibilità dell’aborto volontario era tutelato anche prima dell’entrata in vigore della legge 194/78 in quanto coperto dall’art. 54 c.p. (stato di necessità) e dall’art. 32 della costituzione (diritto alla salute), tutela che può essere negata alla donna solo declassandola a macchina riproduttrice, essendo pacifica la lesione di tale diritto qualora si intenda costringere per legge la donna a morire a motivo del suo stato di gravidanza, in violazione tra l’altro degli stessi dettami di fondo di carattere religioso, ad esempio, della dottrina cattolica che, da un lato, pure riconosce le esimenti dello stato di necessità e della legittima difesa e, dall’altro, nega a chiunque, anche allo Stato dunque, il diritto di disporre della vita di un individuo (quale la donna dev’essere ritenuta) dal concepimento alla morte naturale”.

Si nega, così, poi, anche il diritto all’obiezione di coscienza in casi come questo.

Va messo bene in evidenza che il punto cruciale dell’equivoco sta nel senso proprio dell’espressione “diritto alla salute”. Infatti il caso specifico contemplato dal testo del ddl è quello che comunemente ed erroneamente viene chiamato aborto “terapeutico”. Ora, però, le condizioni per cui si può parlare di intervento specificamente terapeutico sono, secondo E. Sgreccia, quelle in cui le cure medico-chirurgiche siano rivolte a «curare o a togliere la parte malata del fisico; nel caso in questione non si tratta di agire su una malattia in atto, ma piuttosto, si ipotizza la soppressione del feto per evitare l’aggravamento della salute o il pericolo di vita della madre» (E. Sgreccia, Manuale di bioetica, Vita e Pensiero, 2007 Milano, p. 573).

Non si tratta, quindi, nell’aborto “terapeutico”, di agire sulla malattia in vista della salute, bensì su ciò che è sano, cioè sul feto, che può essere anche sano, per prevenire una malattia o il rischio di morte della mamma. Si deve parlare, pertanto, di un’interruzione di gravidanza «in presenza del pericolo per la vita o per la salute della madre» (Ibidem).

Riguardo a questo pericolo, si possono immaginare due scenari un po’ diversi. Il primo sarebbe quello del rischio evidentissimo, praticamente certo, per la vita della madre nella prosecuzione della gravidanza; il secondo, quello di un aggravamento della salute della mamma, le cui previsioni cliniche non sono così facili da assodare.

Si possono immaginare, come spesso si fa oggi, anche altri scenari di un interessamento della salute o di semplici ripercussioni psicologiche, nel caso della non accettazione della gravidanza o di malformazioni del feto.

In definitiva, si scivola facilmente in un’estensione arbitraria delle indicazioni per eseguire l’aborto, moltiplicando i casi difficili in cui si può trovare la donna durante la gestazione.

Tengo a far notare, infatti, che in Italia si è partiti dalla sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 della Corte Costituzionale ove si contemplava la possibilità dell’aborto cosiddetto “terapeutico” diretto a proteggere non solo la vita, ma anche la salute della madre. La sentenza però precisava “…… ritiene anche la Corte che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla".

Nella legge 194/78, poi, nonostante che nell’art. 1 si sancisca la tutela della vita umana sin dal suo inizio, si recita all’art. 4: «Per interruzione volontaria della gravidanza entro i novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito…».

In tale legislazione, quindi si è partiti dal caso del grave pericolo per la donna e da dichiarazioni di principio che prendono le mosse dalla sentenza del 1975, per poi estendere le indicazioni dell’aborto terapeutico a criteri di carattere socio – economico.
Nella pratica, infine, si è giunti all’aborto con caratteristiche eugenetiche sotto il pretesto della tutela della “salute riproduttiva della donna”.
Mi pare logico concludere che la sentenza del 1975, che dichiarava la legittimità dell’aborto “terapeutico” in casi di estrema gravità, sia stata “la testa di ponte” per introdurre in modo surrettizio l’aborto in Italia. Da lì ha preso le mosse la legge 194.

E questo perché certamente c’è stata, e c’è tuttora, una volontà politica che ha portato a questo (escludiamo che ciò sia nelle intenzioni dell’avv. Guerini), ma anche perché c’è un vulnus, un equivoco di fondo nello stesso concetto di aborto “terapeutico”.

Sgreccia, al proposito, rileva come eventuali complicanze o aggravamenti nella salute durante la gravidanza sono meglio controllabili con un’adeguata assistenza clinica, resa oggi possibile dalle avanzatissime tecnologie che permettono di ridurre sempre più i rischi per la salute.

Aggiunge poi: «Esistono poi condizioni di salute, che solitamente vengono prese in considerazione per la IVG, nelle quali, tuttavia, l’interruzione della gravidanza pesa ancora di più negativamente nei confronti della salute, che non la prosecuzione o, comunque, l’interruzione non porterebbe sostanziale giovamento. E’ anche qui chiara la non giustificazione medica dell’interruzione; … esistono infine, delle condizioni in cui l’aggravamento è reale, ma può essere affrontato con metodi diversi dall’interruzione (la dialisi periodica nelle gravide affette da grave insufficienza renale, la cardiochirurgia in donne con difetti cardiaci, ecc.). Non occorre spendere molte parole per comprendere come in questi casi la vera terapia, quella che elimina direttamente la malattia senza offendere la vita del feto, è l’unica lecita» (Manuale, cit., p. 575).

Si può concludere a favore di una sempre maggiore riduzione dei casi di vero rischio per la salute della donna, visto che molte delle indicazioni che erano state addotte a favore della necessità della IVG in casi gravi, come tubercolosi, malattie vascolari, epatiche e pancreatiche, tumori (a parte quelli dell’apparato genitale), perdono valore di fronte ai progressi enormi della scienza medica. Inoltre lo scompenso che si causa in una donna per la perdita del figlio sconsiglia in molte circostanze acute l’IVG.

Ora, essendo la vita il bene fondamentale che rende possibile il godimento di tutti gli altri (beni sociali, economici, salute, ecc.), si comprende bene come sia sproporzionato sopprimere il bambino per motivi economici, sociali o fisici. La persona infatti precede la società e la fonda, quindi quest’ultima non ha il diritto sulla vita del singolo innocente. Si comprende pure come la vita del figlio non può essere strumentalizzata a vantaggio della salute della mamma, sia perché il valore della vita non può essere equiparato a quello della salute, sia perché la maternità, come ogni altro compito, prevede la possibilità del rischio della salute. Quindi l’obbligo della società è quello di apportare assistenza adeguata nella cura delle malattie e nel sostegno della vita di tutti in modo indistinto.

Questa premessa aiuta meglio a capire come occorre affrontare, dal punto di vista bioetico, i limitatissimi casi di cui si parla nel ddl in questione.

E tra questi Sgreccia ne ravvisa due: quello in cui la continuazione della gravidanza comporti la morte della mamma e del bambino, mentre l’aborto consentirebbe alla mamma di vivere; l’altro, in cui la prosecuzione della gestazione comporterebbe la morte della mamma, mentre resterebbe la speranza per la vita del figlio.
Mi pare che si possa premettere anche che le previsioni mediche, per quanto altamente probabili, non possono contenere certezza assoluta.

Tenuto conto di ciò, occorre fare alcune considerazioni di carattere morale, che derivano dalla sola ragione e che, in quanto tali, devono essere poste alla base delle considerazioni giuridiche. E ciò per il fatto che se si esclude la morale dal diritto, quest’ultimo si trasforma in arbitrio.

Per il primo caso (ma ciò vale per tutto), occorre precisare che l’intenzione di salvare la madre non è sufficiente per legittimare la bontà di un’azione che si rivolge in modo diretto contro il feto. E’ necessario che l’azione in sé sia buona e non solo l’intenzione. Non si può inoltre invocare il diritto per la madre di legittima difesa, perché in realtà il feto è innocente e non ha il ruolo di un ingiusto aggressore che attenti alla vita della mamma.
Occorre fare molta attenzione a questa visione distorta molto diffusa.

E’ invece «dovere del medico sostenere la vita sia della madre sia del bambino e offrire tutti i mezzi terapeutici per la salvezza di entrambi. Tra questi mezzi non esiste quello dell’uccisione diretta, che non è né atto medico né atto etico… la vita innocente non può essere direttamente soppressa per nessuna per nessuna ragione essendo valore trascendente, e non può essere direttamente sacrificata da altri neppure per la salvezza di qualcuno» (ivi, p. 580).

Se si ammettono eccezioni a questo principio si apre la strada all’eutanasia e ad altre forme di discriminazioni.

Nel caso, poi, in cui vi siano, con la prosecuzione della gestazione, la previsione della morte della mamma e la speranza per la vita del figlio, si può tentare il taglio cesareo, quando c’è la concreta possibilità di salvare il bimbo, se la mamma è in fin di vita. Comunque va tenuto fermo il principio secondo cui «non si può scegliere la vita della madre, con un’azione diretta di soppressione del figlio, perché nessun uomo ha il diritto di scelta nella vita altrui» (ibidem).

Ben diversa è la circostanza in cui, durante l’intervento del medico, teso a salvare la vita di entrambi, uno dei due muoia accidentalmente e in modo indipendente dall’intenzione e dall’azione diretta dell’operatore sanitario, la quale deve essere sempre rivolta a salvare e curare.

Ecco che, da queste considerazioni di carattere bioetico appare evidente che le motivazioni addotte dall’avv. Guerini nella nota al suo ddl risultano smentite. Non si verifica il caso della donna ridotta a macchina riproduttrice, bensì piuttosto va auspicato un impegno serio a realizzare in pieno e a sviluppare al massimo le possibilità della scienza medica e della tecnologia, per ridurre al minimo i “casi estremi” e gestirli al meglio.

Va tenuto conto anche che nel 2007 in Nicaragua si è registrato un calo del tasso di mortalità del 10% dopo l’approvazione all’unanimità, nel 2006, della legge che vieta l’aborto per qualsiasi motivo, anche quello “terapeutico”.

Si vede, in conclusione, come il cosiddetto “diritto alla salute” viene equivocato come diritto ad eliminare una vita a vantaggio di un’altra. La salute, infatti, come abbiamo dimostrato si difende solamente tramite cure adeguate, non mediante interventi occisivi quali l’aborto, anche sotto l’appellativo inadeguato di “terapeutico”.

L’appello che viene fatto, infine, alla dottrina cattolica, è privo di fondamento, sia perché, come abbiamo rilevato, non si pone il caso della legittima difesa, sia perché l’Istruzione Donum vitae al punto 3 della parte I afferma:

«Come per ogni intervento medico sui pazienti, si devono ritenere leciti gli interventi sull'embrione umano a patto che rispettino la vita e l’integrità dell'embrione, non comportino per lui rischi sproporzionati, ma siano finalizzati alla sua guarigione, al miglioramento delle sue condizioni di salute o alla sua sopravvivenza individuale … L'applicazione di questo principio morale può richiedere delicate e particolari cautele trattandosi di vita embrionale o di feti. La legittimità e i criteri di tali interventi sono stati chiaramente espressi da Giovanni Paolo II:
"Un intervento strettamente terapeutico che si prefigga come obiettivo la guarigione di diverse malattie, come quelle dovute a difetti cromosomici, sarà, in linea di principio, considerato come auspicabile, supposto che tenda a realizzare la vera promozione del benessere personale dell'individuo, senza arrecare danno alla sua integrità o deteriorarne le condizioni di vita. Un tale intervento si colloca di fatto nella logica della tradizione morale cristiana”». E al punto 3 dell’introduzione: «La biologia e la medicina nelle loro applicazioni concorrono al bene integrale della vita umana quando vengono in aiuto della persona colpita da malattia e infermità nel rispetto della sua dignità di creatura di Dio. Nessun biologo o medico può ragionevolmente pretendere, in forza della sua competenza scientifica, di decidere dell'origine e del destino degli uomini. Questa norma si deve applicare in maniera particolare nell'ambito della sessualità e della procreazione, dove l'uomo e la donna pongono in atto i valori fondamentali dell'amore e della vita».

Inoltre, sia nel Catechismo della Chiesa cattolica (n. 2271) sia nell’Enciclica Evangelium vitae (n. 62) si dichiara che l’aborto diretto non è consentito come fine, ma neanche come mezzo. Un’azione per essere retta infatti deve contemplare non solo un fine buono, ma anche un mezzo buono.

Pertanto, la dottrina della Chiesa cattolica non può che confermare quanto la scienza bioetica sostiene, sulla base della retta ragione ispirata alla legge naturale, come si legge nel documento dal titolo Chiarificazione della Congregazione per la dottrina della Fede sull’aborto procurato:

«Quanto alla problematica di determinati trattamenti medici al fine di preservare la salute della madre occorre distinguere bene tra due fattispecie diverse: da una parte un intervento che direttamente provoca la morte del feto, chiamato talvolta in modo in appropriato aborto "terapeutico", che non può mai essere lecito in quanto è l'uccisione diretta di un essere umano innocente; dall'altra parte un intervento in sé non abortivo che può avere, come conseguenza collaterale, la morte del figlio: "Se, per esempio, la salvezza della vita della futura madre, indipendentemente dal suo stato di gravidanza, richiedesse urgentemente un atto chirurgico, o altra applicazione terapeutica, che avrebbe come conseguenza accessoria, in nessun modo voluta né intesa, ma inevitabile, la morte del feto, un tale atto non potrebbe più dirsi un diretto attentato alla vita innocente. In queste condizioni l'operazione può essere considerata lecita, come altri simili interventi medici, sempre che si tratti di un bene di alto valore, qual è la vita, e non sia possibile di rimandarla dopo la nascita del bambino, né di ricorrere ad altro efficace rimedio" (Pio XII, Discorso al "Fronte della Famiglia" e all'Associazione Famiglie numerose, 27 novembre 1951)».

Mi piace concludere con le parole di Giovanni Paolo II sulla responsabilità e sul ruolo degli operatori sanitari:

«La loro professione li vuole custodi e servitori della vita umana. Nel contesto culturale e sociale odierno, nel quale la scienza e l'arte medica rischiano di smarrire la loro nativa dimensione etica, essi possono essere talvolta fortemente tentati di trasformarsi in artefici di manipolazione della vita o addirittura in operatori di morte. Di fronte a tale tentazione la loro responsabilità è oggi enormemente accresciuta e trova la sua ispirazione più profonda e il suo sostegno più forte proprio nell'intrinseca e imprescindibile dimensione etica della professione sanitaria, come già riconosceva l'antico e sempre attuale giuramento di Ippocrate, secondo il quale ad ogni medico è chiesto di impegnarsi per il rispetto assoluto della vita umana e della sua sacralità» (Enciclica Evangelium vitae, n. 89).

 

Francesca Pannuti, per https://www.notizieprovita.it/filosofia-e-morale/aborto-terapeutico-e-proposta-di-riforma-della-194/

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Coda Nunziante: la battaglia finale

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 La battaglia finale tra Dio e il demonio, avviene sul tema della vita e della famiglia.
 Vogliamo raccogliere questa sfida!

 

Discorso finale della Presidente della Marcia per la Vita Virginia Coda Nunziante

 

Cari amici, Siamo arrivati alla fine di questa straordinaria giornata e voglio innanzitutto ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno accompagnato da piazza della Repubblica fino a qui. Molte sono le persone da ringraziare e principalmente quelle che per tanti mesi hanno lavorato e lavorano nell’ombra.Molti dei presenti sono venuti da molto lontano per essere oggi con noi.

Ringrazio in particolare i numerosissimi ospiti stranieri e in particolare i partecipanti al Rome Life Forum, che come ogni anno si è tenuto a Roma alla vigilia della Marcia. Il Rome Life Forum è divenuto un appuntamento internazionale che quest’anno raccoglie i rappresentanti di circa 100 organizzazioni Pro-life, provenienti da oltre 20 Paesi di tutti i continenti!

Ringrazio tutti i nostri relatori di oggi.

Ringrazio le migliaia di amici venuti da tutta Italia, da Udine a Palermo, da Torino a Lecce, in pullman, in treno in macchina, in aereo, sopportando spese, fatica e disagi.

Ringrazio tutti coloro che hanno concretamente collaborato per la realizzazione di questo evento: le Voci del Verbo, gli Universitari per la Vita, Vita Umana Internazionale, Notizie ProVita, CitizenGo, Nessuno tocchi la Famiglia, Generazione Famiglia, il Popolo per la Vita, i Circoli della Croce e il quotidiano il Tempo.

La nostra Marcia si unisce idealmente a tutte le marce del mondo. Centinaia di migliaia di uomini e donne di buona volontà manifestano ogni anno la loro protesta contro leggi ingiuste e omicide.

I risultati, della legge 194, introdotta in Italia nel 1978 per legalizzare l’aborto sono devastanti.

Oggi si parla grosso modo di 100.000 aborti l’anno (dati del 2016), cioè 273 aborti al giorno, 11 ogni ora, un bambino ucciso ogni 5 minuti e mezzo. E in Europa la situazione è ancora più tragica: un aborto ogni 11 secondi, 327 ogni ora, 7854 al giorno.

Ebbene, sarò politicamente scorretta e so già che ci saranno molte persone che si stracceranno le vesti ma è inutile non affrontare di petto le questioni: i nostri governi, le nostre società, stanno calpestando la legge naturale, stanno calpestando i diritti di Dio, creatore della Vita. E’ vero che il valore della vita è un valore condiviso anche con non credenti e atei, e li ringraziamo per la loro presenza qui in piazza, ma non possiamo per questo dimenticare che nessuno di noi si è dato la vita da sé stesso ma l’ha ricevuta in dono e questo dono è indisponibile. Non possiamo togliere la vita agli altri perché questo si chiama omicidio e noi vogliamo ribadirlo qui, oggi, pubblicamente, che l’aborto è un omicidio perché distrugge una vita umana che non ci appartiene. Che questa vita sia di un giorno, di un mese o di tre mesi nel seno materno è uguale perché il valore della vita inizia dal momento del concepimento.

La nostra presenza vuole essere perciò un grido di protesta contro l’ingiustizia commessa nei confronti dei deboli e degli indifesi. Dobbiamo difendere i deboli contro cui si accaniscono i cultori della morte: non solo i bambini non nati, ma gli anziani, i malati, i disabili, vittime oggi dell’eugenetica, dell’eutanasia, un delitto che segue logicamente quello dell’aborto, come conseguenza naturale della negazione del diritto primario alla vita.

E questo perché viviamo in una società che spesso si è dimenticata cosa vuol dire l’amore per il prossimo, l’altruismo, la generosità. Viviamo in una società materialista, edonista, e spesso relativista.

Questa piazza così numerosa vuole invece ribadire la bellezza della vita ma con altrettanta determinazione vuole chiedere ai nostri politici, ai nostri governanti, che smettano di finanziare con le nostre tasse il suicidio della nostra nazione: invece di uccidere i nostri figli che diano aiuti concreti alle famiglie per crescere i loro bambini. E siamo certi che anche l’economia riprenderebbe.

Una nazione che non aiuta e non promuove la vita è una nazione che muore. E questa è la previsione demografica per il nostro Paese. Dobbiamo allora rimboccarci le maniche e ciò lo dobbiamo principalmente ai nostri figli, alle future generazioni perché è a loro che lasciamo l’eredità più pesante.

Uniamo dunque i nostri sforzi, il nostro entusiasmo, le nostre energie per difendere la vita, per promuovere la vita, per lottare per la vita e per non dimenticare quei sei milioni di bambini che non ci sono più in Italia.

Chiediamo ai nostri uomini politici e agli uomini di Chiesa, ai nostri Pastori, un impegno maggiore di fronte a quello che è il più spaventoso genocidio della storia in termini di vite umane.

Sappiamo che le Marce per la Vita non bastano: occorre anche un impegno continuo, sistematico, coerente, per gli altri 364 giorni dell’anno, per modificare leggi, costume, mentalità, non solo di chi ci governa, ma di ognuno di noi.

Carissimi, il prossimo anno saranno i 40 anni della terribile legge 194. Prepariamoci fin da subito convinti che l’impegno di ognuno di noi può fare la differenza.

Affidiamo tutto, e principalmente la causa della Vita, alla Madonna di Fatima in questo centesimo anniversario delle sue apparizioni. Fatima è l’evento più straordinario della nostra epoca. La Madonna è venuta a chiederci di non offendere più Dio e in cento anni la situazione è decisamente peggiorata perché tutte le nazioni si stanno dotando di leggi contro la vita, contro la famiglia, contro la natura stessa dell’uomo. Una delle veggenti di Fatima, suor Lucia, in una lettera degli anni 80 indirizzata al card. Caffarra, scrisse che la battaglia finale tra Dio e il demonio, sarebbe avvenuta sul tema della vita e della famiglia. Noi vogliamo raccogliere questa sfida nella certezza che con l’aiuto di Dio la Vita vincerà sempre contro la morte. Grazie ancora a tutti!

 

fonte: 21 maggio 2017 – https://www.corrispondenzaromana.it/discorso-finale-della-presidente-della-marcia-per-la-vita-virginia-coda-nunziante/

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Mons. Negri: La vita acquista il valore di opera d’arte

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 Scrive Mons. Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara

«Appuntamento importante. Un grande significato essere qui oggi. Un gesto di fiducia nella Provvidenza»

 

Il rinnovarsi dell'evento della Marcia per la Vita è un avvenimento di grande significato non solo per coloro che responsabilmente l'hanno indetta e per le migliaia di persone che parteciperanno, ma è significativo per l'intera società.

Nella nostra tradizione occidentale – e non soltanto cattolica – la Vita è sempre stata considerata un dono gratuito di Dio cui l'uomo era chiamato a rispondere con la totalità della propria vita, dell'intelligenza e dell'affezione. La Vita, pertanto, era indisponibile a qualsiasi istanza od istituzione di potere ma, in quanto espressione della grazia misericordiosa di Dio, fondamento e sollecitazione per un'autentica responsabilità.

«L'uomo supera infinitamente l'uomo» perché le sue radici sono nel mistero stesso di Dio ed è questa Presenza, misteriosa e reale e che circonda l'uomo, a rendere la Vita intensamente e suggestivamente drammatica. La Vita umana, come espressione della libertà e dell'intelligenza dell'uomo, acquista il valore di un'opera d'arte: l'opera d'arte che il singolo uomo tende ad inserire nell'unica e grande opera d'arte che è la vita di Dio.

La gloria di Dio è l'uomo che vive nel mondo.

Questo dato fondamentale della nostra tradizione occidentale ha dato alla cultura e alla civiltà un movimento di libertà e di responsabilità. Poi, improvvisamente ed in qualche modo traumaticamente, a questa antropologia del dono e della responsabilità si è sostituita l'antropologia del potere umano, che considera tutta la realtà oggetto della propria manipolazione scientifica e della propria trasformazione tecnologica.

La vita è diventata dunque un dato biofisiologico e/o socioeconomico che si esprime secondo una dinamica fondamentalmente meccanicistica. Divenendo oggetto manipolabile, sulla quale si appuntano le intenzioni e i desideri dell'uomo, la Vita viene sottoposta alla manipolazione umana nelle varie fasi dell'esistenza: quella perinatale, prima ancora che quella storica, e in quelle fasi in cui più decisamente appare il limite della vita umana, fisico o morale.

Una cattiva magistratura e una politica debole hanno poi consentito alla perversa mentalità diabolica di rendere la Vita umana sostanzialmente mediocre: un progetto senza profondità e senza altezza riducendoli il più delle volte a una sopravvivenza in cui l'uomo, anziché esercitare il suo potere sulla realtà, è divenuto oggetto di poteri oscuri e pervasivi.

La Marcia per la Vita ripropone in maniera pubblica il grande annunzio della fede cattolica: in Cristo e per Cristo la Vita umana non è inutile, ma colma di Verità, di Bellezza e di Bene; non secondo l'espressione profonda di Robert Spaeman "sentiero polveroso verso il nulla", ma secondo l'ampiezza del pensiero tomista che vede Dio come IL Vero, IL Buono, IL Bello. Il popolo della Vita proclama la redenzione della vita umana, in ogni tappa del suo manifestarsi nella storia.

Il Santo Padre emerito, Benedetto XVI, nel suo indimenticabile ed indimenticato Magistero, disse: "L'uomo che fa apostasia da Gesù Cristo finisce poi per fare apostasia da sé stesso". Per questo, camminare per le vie della città di Roma, come di altre tantissime città italiane e del mondo, è un grande gesto di fiducia nella Provvidenza: vissuta come dono e come responsabilità la Vita umana raggiunge il massimo della sua intensità, del suo fascino, della sua drammaticità.

Gabriel Marcel ripeteva: "Ama chi dice all'altro: tu puoi non morire". La Marcia della Vita è, pertanto, un gesto corale di amore reso agli uomini che vivono in questa società.

 

Mons. Luigi Negri
Arcivescovo Emerito di Ferrara-Comacchio

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